Quesito: Vendita all’asta su area pubblica

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Domanda: Buonasera Comandante, ho solo voi come riferimento in materia di polizia amministrativa vi chiedo un consiglio per un evento all’aperto in piazza per la vendita all’asta. Terminerà entro le ore 24, con montaggio di un palco di altezza m. 1.20.

Può presentare una Scia? Si deve determinare la capienza massima per non convocare la commissione di vigilanza?

In attesa ringrazio anticipatamente.

A. C. della P. M. di G. (NA)

 Risposta
Premettiamo che l’attività delle aste è disciplinata dall’art. 115 del Tulps. In particolare, le aste, o pubblici incanti, rientrano tra le agenzie d’affari, come espressamente indicato dall’art. 205, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Tulps che testualmente recita: “Ricadono sotto il disposto del citato articolo (art. 115) ……. le agenzie di viaggi, di pubblici incanti, gli uffici di pubblicità e simili”.

Pertanto, le attività di pubblico incanto, tra le quali sono ricomprese anche le vendite all’asta, sono disciplinate dal predetto art. 115 del Tulps.

Vi è, però, da evidenziare che i titoli abilitativi per l’esercizio di tale attività non rientrano nella competenza del Suap, bensì il rilascio della licenza resta nella competenza della Questura.

Infatti, il D. Lgs. 112/98, art. 163, comma 2, lett. d), dispone che sono trasferiti ai comuni le funzioni ed i compiti quali: “il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del predetto Tulps , ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni”.

Per quanto detto, quindi, l’operatore dovrà essere in possesso della licenza rilasciata dalla Questura/Commissariato competente per territorio.

Mentre, dovrà essere rilasciata, dal Suap o Comando Polizia Municipale, la prescritta autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, trattandosi di una piazza aperta, nel centro abitato.

Ed ancora, il titolare dovrà presentare una attestazione sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti il perfetto montaggio del palco (a prescindere dalla sua altezza) e di sicurezza dell’impianto elettrico eventualmente predisposto.

Tale dichiarazione dovrà essere depositata agli atti del Suap

Per quanto attiene, infine, alle misure di sicurezza, precisiamo che trattandosi di una manifestazione con un palco posto sulla pubblica piazza, chiusa alla circolazione dei veicoli, con accesso libero per tutti, senza che siano poste sedie, tavoli o altre installazioni delimitazioni o vi sia montaggio di transenne o altre barriere che limitino l’accesso o il deflusso dei cittadini, si ritiene che non occorra alcun parere da parte della commissione di vigilanza o limitazioni all’accesso del pubblico.

C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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