Quesito: Vendita pane senza confezione – sanzioni e recidiva -CAMPANIA-

0
369
Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: vendita pane senza confezione.  Caro Comandante sono il Funzionario dr D. V. A. del Comune di S. G. , Vorrei porre un quesito in riferimento alla vendita del pane in una salumeria sprovvisto di imbustatura. Concordo con Lei che la legge Regionale non prevede il sequestro ma la sola sanzione pecuniaria, ma è sbagliato applicare la 689/81 dove prevede il sequestro cautelare per i prodotti alimentari con etichettatura inesistente  e/o irregolare e/o scaduto prodotto per il quale il sia impossibile la rintracciabilità non dimostrabile dal fornitore.

inoltre mi può indicare come superare la mancanza di recidiva per i venditori ambulanti che non rispettano il regolamento comunale e ai quali abbiamo contestato innumerevoli verbali ma che non producono nessun tipo di effetto (l’unico danno è il sequestro della bilancia non a norma L. 441/81 art. 2 comma 1 e art. 4 D.M. 21/12/1984 Euro 172.00).

la Regione Campania ci sta facendo rimpiangere il D. Lgs. 114/98.

grazie e cordiali saluti.

Maggiore Dr D. V. A. – Polizia Municipale S G (NA)

Risposta

La legge regionale Campania n. 2 del 1.2.2005, all’art. 2, comma 1, stabilisce che i produttori hanno l’obbligo di confezionare il pane prodotto con carta trasparente per alimenti sigillata sulla quale è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari, come stabilito dal comma1. Inoltre, al comma 2 dispone che se i singoli pezzi di pane prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

Infine, al comma 4 prevede che in Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento indicato al predetto comma 1.

Il successivo art. 4, comma 2, stabilisce che coloro che pongono in commercio pane non

confezionato secondo le predette disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro, pagamento in misura ridotta di € 833, 33.

La L. R. n. 1/2014, recante “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, all’art. 57, comma 15, ha modificato l’articolo 4, comma 3, della legge 2/05, stabilendo che i Sindaci (e per essi i Dirigenti o Responsabili dei settori competenti) sono individuati quale autorità competente ad irrogare sanzioni, alla riscossione coattiva delle somme ed a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81. Gli stessi Sindaci, entro l’anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, dovranno ripartire ed assegnare alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall’applicazione delle sanzioni..

La legge regionale 1/14, purtroppo, non ha previsto alcuna sanzione in caso di recidiva per le violazioni commesse dagli operatori su aree pubbliche e, quindi, non può essere applicata alcuna sanzione oltre alla sanzione principale.

Ritengo che per le modalità che hai indicato nel quesito, si possa procedere al sequestro amministrativo del pane, ai sensi dell’art. 13 legge 689/81, con la successiva distruzione (non devoluzione).

Ricordo, inoltre, che necessita fornire una accurata precisazione del motivo che ha indotto l’Agente ad operare il sequestro.

Qualora, invece, si possa accertare e dimostrare il cattivo stato di conservazione del pane (esposizione sulla pubblica via agli agenti atmosferici senza busta o altro elemento di conservazione), si deve procedere alla denuncia del venditore per violazione dell’art. 5 legge 283/62 ed operare il sequestro penale della merce con successiva distruzione, redigendo sia il verbale di sequestro del prodotto, sia il verbale di distruzione, indicandone compiutamente le modalità.

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui