Quesito: vendita prodotti ittici sulla pubblica via.

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Domanda: Egr. C.te opero, in  qualità di Ufficiale della Polizia Locale, in un paese della provincia di Taranto.

Tra i problemi che ogni giorno devo affrontare c’è quello della vendita sulla pubblica via di prodotti ittici da parte di pluripregiudicati privi di qualsiasi titolo autorizzativo.  Gli ufficiali sanitari se presenti si occupano solo di verificare la commestibilità ed io con poco personale elevo verbali amministrativi, sequestro attrezzature e bilance, si provvede a far smaltire a norma pesci, crostacei, bivalve etc. Informo l’A. G. e la mattina successiva sono di nuovo al punto di partenza.

Vorrei avere da Lei una linea guida per operare al meglio. Grazie, ringrazio e saluto. M. Uff. della P. L. del Comune di M. (TA)

Risposta

Si premette che per la vendita di prodotti ittici su aree pubbliche occorre far riferimento alla Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” (in G. U. n. 56 del 8 marzo 2000).

Essa individua, in dettaglio, i requisiti igienico sanitari delle aree pubbliche, dei posteggi nei mercati e nelle fiere, delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei posti sui posteggi,  per la vendita di tutti i prodotti alimentari, indicando, all’art. 1, le relative definizioni.

Inoltre, lo stesso art. 1 al comma 2, lett. e) definisce come negozio mobile “il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio”.

Invece l’art. 6 al comma 1, lett. c) tratta esclusivamente dei prodotti della pesca e fornisce ogni utile chiarimento sulla conservazione e vendita di tali prodotti, nonché al loro mantenimento, trattamento, la macellazione e l’eviscerazione.

Per quanto attiene, infine, alla vendita dei molluschi bivalvi vivi, sempre tale ultimo articolo, al comma 1, lett. d) precisa le modalità di conservazione di tali prodotti, gli impianti necessari e i banche di esposizione e vendita, precisando però che “è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi”.

Tutto ciò evidenziato, passiamo alle indicazioni per gli accertamenti da effettuare e le relative sanzioni da applicare agli operatori, che svolgono tale attività, ancorchè privi dei prescritti requisiti.

In primo luogo, l’operatore commerciale deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali e del titolo abilitativo per l’esercizi dell’attività su area pubblica in forma itinerante che, nel caso che qui ci occupa, trattasi di una scia presentata al Suap del comune in cui l’operatore intende avviare l’attività, nonché della Registrazione sanitaria ex articolo 6 de Regolamento CE 852/2004 (ex autorizzazione sanitaria).

Nel caso in cui il venditore effettui la vendita di prodotti della pesca deve essere in possesso di un negozio mobile, debitamente omologato, che risponda alle caratteristiche prescritte nella citata Ordinanza del Ministero della Salute del 2 marzo 2000.

Si ricorda, infine, che la stessa Ordinanza stabilisce, all’articolo 6, comma 1, lett. d), punto 2, è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi; mentre alla lett. e) precisa ancora che la vendita  di prodotti della pesca e dell’acquacoltura vivi “deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attività o comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti”; pertanto anche questa attività è vietata in forma itinerante.

Per quanto attiene alle sanzioni, la Regione Puglia, con la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, all’art. 61, ha stabilito che commercio su aree pubbliche in assenza di autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti morali e/o professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a € 15.000, con pmr di € 5.000, oltre al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai trasgressori.

Per la mancata registrazione sanitaria si dovrà procedere a sanzionare i trasgressori ai sensi del D. Lgs. 193/07, con sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con pmr di € 3.000.

Da ultimo, per i veicoli utilizzati che non sono omologati o non ha le caratteristiche indicate nella ordinanza, si dovrà procedere al loro sequestro, segnalando le violazioni igienico sanitarie alla Autorità Giudiziaria a norma della Legge 283/62, articoli 5 e 6.

                                                                       C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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