Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua: in quali casi è richiesta l’iscrizione all’Albo?

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Ben prima che il caso approdasse al vaglio del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2022 n. 2060, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali aveva già formulato l’indirizzo,secondo il quale l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non richiedessel’iscrizione all’Albo,nella categoria 1, sottocategoria D7, in quanto attività preliminare alla raccolta.

Più dettagliatamente, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare prot. n. 11 del 22 novembre 2021 – aveva, infatti, ritenuto:«in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’articolo 183, comma 1 lettera n), secondo e ultimo periodo, del d.lgs. n. 152/2006, non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’iscrizione all’Albo».

La sopra citata norma escludedal campo della attività di gestione di rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare alla raccolta di materiali e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

La Circolare aveva ulteriormente precisato che, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua; la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale; il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Beninteso, nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Pienamente conforme al principio dettato dalla Circolare dell’Albo, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2022 n. 2060, ha stabilito: «L’attività dell’appaltatore consiste, quindi, nella pulitura della spiaggia anche con le macchine che possano vagliare l’arenile e nella raccolta dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia che, previa differenziazione, devono essere collocati negli appositi punti di raccolta. Non deve, pertanto, essere svolta alcuna attività di trasporto. Anche l’eventuale deposito, che si dovesse attuare prima del conferimento negli appositi punti di raccolta, rientrerebbe nell’ambito di quanto previsto dall’art. 183 lett. bb) cioè nel deposito temporaneo nel luogo dove i rifiuti sono prodotti».

L’attività in questione, limitata alla ricerca, allo smistamento e al deposito temporaneo (e interno) dei rifiuti presenti sull’arenile, è stataritenuta dai giudici amministrativi concretamente paragonabile a quella di una mera movimentazione di rifiuti all’interno di un cantiere o altra area chiusa, che pacificamente non configura alcun trattamento o trasporto dei rifiuti e, come tale, non richiede l’iscrizione all’Albo nella specifica categoria invocata dalla ricorrente.

Come affermato pure dalla sentenza impugnata(TAR Sardegna, Sezione Seconda n. 657/2021), si trattadi una movimentazione all’interno di un ambito definito, con le stesse modalità con cui il servizio è svolto dai concessionari di tratti del litorale che devono garantire la pulizia del tratto di arenile in concessione e che, diversamente dal Comune, organizzano il servizio in proprio, conferendo i rifiuti raccolti nei punti indicati dal gestore del servizio sui rifiuti solidi urbani.

Le sanzioni penali

La mancata iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, se e quando richiesta ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, configura il reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

L’articolo 256, comma 1, del d.lgs.  n. 152/2006, stabilisce: «Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».
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