Il rapporto tra il procedimento autorizzatorio pendente e quello sanzionatorio (occupazioni di suolo).

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Il rapporto tra il procedimento autorizzatorio pendente e quello sanzionatorio (occupazioni di suolo).

L’amministrazione comunale deve palesarsi come coerente nel suo agire e –di certo- non può e non deve interessare al cittadino la circostanza che i responsabili degli uffici preposti a valutare le istanze di autorizzazione o concessione e quelli preposti ad effettuare controlli o sanzioni siano coordinati tra loro.

La sentenza del TAR Campania (Napoli Sez. VII) n°906 del 14/2/2017, è significativa di quanto sia corretto quanto sopra affermato.

Un esercente attività di bar-pasticceria in un popoloso comune della provincia di Napoli, in data 28.1.2016 presentò al Comune (ufficio Suap) istanza per l’installazione di una pedana a servizio dell’attività commerciale per un periodo di 30 giorni, ove era già stata posta analoga installazione negli anni precedenti. In ordine a tale istanza il Comune non provvedeva, restando inadempiente. In data 29.3.2016 gli agenti del Comando di Polizia municipale notificarono al predetto esercente  un verbale per la violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada, in relazione alla persistenza, senza titolo, dell’occupazione per la quale era stata presentata domanda, senza che ad essa fosse mai stata data risposta . Il procedimento sanzionatorio ha fatto la sua strada, tant’è che al menzionato esercente venne  ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni ai sensi dell’art. 3, comma 16 L. 94/2009. Contro quest’ultimo atto, insorge il soggetto gravato dall’obbligo. Concesso il TAR  la tutela cautelare, all’udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione; decisione esitata nell’accoglimento del ricorso. Secondo il Collegio “Il comportamento degli uffici comunali, inadempiente nell’evadere l’istanza di concessione ma solerte nel disporre le misure sanzionatorie attinenti alla stessa occupazione, appare contraddittorio e in contrasto con i principi di buon andamento e di tutela dell’affidamento. Ed invero, i principi appena richiamati avrebbero imposto che la P.A. provvedesse tempestivamente all’esame della richiesta di concessione e solo successivamente ed eventualmente, in seguito al diniego della concessione, disporre le misure sanzionatorie previste dall’art. 3, comma 16 L. 94/2009. Invero, la P.A. resistente, senza prendere nella dovuta considerazione l’affidamento ingeneratosi in capo al privato, tenuto anche conto dei propri precedenti atti che avevano già consentito l’installazione della pedana per cui è causa, ha decretato l’immediata rimozione di quest’ultima aggiungendovi la chiusura dell’attività”.

La morale è: prima di aprire il libro delle sanzioni e delle misure ripristinatorie, chiudere il libro del procedimento autorizzatorio, conformemente all’art. 2 della L.241/1990. Se non si mette quest’attenzione nel procedere, capita di buscarle in giudizio.

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