Rapporto tra sanzione pecuniaria e sequestro amministrativo (l’interessante opinione del Consiglio di Stato) e profili di risarcimento del danno.

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Rapporto tra sanzione pecuniaria e sequestro amministrativo (l’interessante opinione del Consiglio di Stato) e profili di risarcimento del danno.

Chi si occupa, per professione, di sanzioni amministrative, conosce il problema della strana -e non sufficientemente declinata nella Legge 689/1981- relazione tra sanzione amministrativa pecuniaria e sequestro cautelare.

Le opinioni sulla materia sono aggregate a pochi arresti giurisprudenziali che non sempre chiariscono, in maniera univoca, quale sia il rapporto di reciproca interferenza, tra la parte pecuniaria della sanzione e la misura cautelare, specie in ricorrenza di ipotesi di confisca facoltativa.

In un singolare caso nel quale, in relazione alla materia trattata, la questione è caduta nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, sono emersi alcuni criteri che non è un fuori d’opera riprendere in esame.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza del 06-05-2008, n. 2013), “con legge 24.11.1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) sono state previste sanzioni amministrative, esplicitamente soggette al principio di legalità (art. 1 L. cit.: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati”). Gli articoli successivi della medesima legge n. 689/81 delineano un sistema (cfr., in particolare, artt. 13, 18 e 19), in cui gli addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono procedere al sequestro cautelare delle cose suscettibili di formare oggetto di confisca amministrativa. Il pagamento dell’ordinanza ingiunzione – esaurendo le esigenze cautelari – comporta restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, a meno che l’Amministrazione non abbia proceduto a confisca. Se l’ordinanza ingiunzione non viene emessa (circostanza, con ogni evidenza, assimilabile alla situazione in cui detta ordinanza, benché emessa, sia stata annullata), o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro, quest’ultimo cessa di avere efficacia. Premesso quanto sopra, appare evidente che gli effetti e la durata del sequestro amministrativo risultano compiutamente disciplinati ex lege, di modo che non può ipotizzarsi – come sembra desumibile dalla sentenza appellata – una consolidazione del sequestro non impugnato nei termini, una volta venuta meno ex tunc, perché annullata, l’ordinanza ingiunzione“.

Quindi, i temi sono essenzialmente tre:

  • La ben nota questione dell’autonomia tra l’ordinanza-ingiunzione che dispone l’irrogazione della sanzione pecuniaria e l’ordinanza che dispone la confisca o che rigetta il ricorso contro il sequestro.
  • La pur nota questione della compiuta disciplina del sequestro amministrativo nell’art. 19 della L.689/1981;
  • La meno nota -e quindi da evidenziare- questione della incidenza che sortisce l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione inerente la sanzione pecuniaria, sullo stato permanenza del sequestro.

Su quest’ultimo punto, quindi -anche a voler ammettere (per i casi di confisca obbligataria ed in mancanza di ricorso) la possibilità che alla confisca si arrivi nel quinquennio prescrizionale e non nel più breve termine di cui all’articolo 19 ultimo comma- bisogna prendere atto della circostanza che il giudizio di opposizione alla sanzione pecuniaria che annulla l’atto di irrogazione della sanzione si trascina sulla misura cautelare (laddove non sia stato già adottato il provvedimento di confisca) che diventa eo ipso, inefficace; tanto con la conseguenza che –se non altro- l’autorità amministrativa competente, deve prendere atto della circostanza e disporre la restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto.

La questione da cui trae origine la sentenza del Consiglio di Stato sopra epigrafata attiene ad un sequestro amministrativo fatto dal Comando dei Carabinieri Tutela dell’Ambiente di Roma. Le responsabilità, tuttavia, vengono a ricadere sul Comune tenuto a decidere sul ricorso contro il sequestro.

Difatti, non deve essere sottaciuto che, ottenuto il dissequestro e restituzione del bene, il soggetto attinto dalla misura cautelare dichiarata illegittima ha agito nuovamente in giudizio per vedersi riconoscere il risarcimento del danno, da parte del Comune, contro la persistenza ingiusta di questo stati di Sequestro.

Il comune in parola è stato fortunato, in quanto i giudici del T.A.R. Lazio Latina Sez. I, con Sentenza, 12-04-2012, n. 294, hanno ritenuto di mandare esente da obblighi risarcitori l’Amministrazione ritenendo che, “la cessazione di un’attività non autorizzata e i danni che da questa ne derivano, non possono essere imputati all’amministrazione se non è certo che il soggetto potesse esercitare la predetta attività. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto azionare i rimedi contro il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, ottenere un provvedimento autorizzatorio e poi agire per il risarcimento dei danni subiti”.

Cosa trarre dalla vicenda narrata?

La certezza del fatto che si deve operare, nel ruolo di autorità amministrativa di cui alla L.689/1981 nel rispetto delle norme prima che nel rispetto delle uniformi.

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