Realizzazione di una veranda e permesso a costruire. TAR TOSCANA 12 giugno 2021

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Il TAR TOSCANA come da sentenza n. 897 de12 giugno 2021l ha stabilito   che la realizzazione di una veranda, ovvero la chiusura di un terrazza o un balcone comporta un incremento di volume e superficie utile che si accompagna alla modifica di sagoma e prospetto dell’edificio cui il manufatto accede, e pertanto la sua realizzazione è soggetta a permesso a costruire.

Nel caso preso in esame dal Giudice Amministrativo trattasi di una superficie di circa mq. 30 che anche per le sue dimensioni non può essere considerata una pertinenza del fabbricato ma un volume autonomo con incremento della superficie.

Essa risponde alla definizione anche normativa di “veranda”, cioè di quel locale o spazio coperto “ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa” (così l’allegato A, parte II, del regolamento regionale toscano n. 64/R/2013, recante parametri urbanistici ed edilizi uniformi per il governo del territorio in attuazione dell’art. 144 della l.r. n. 1/2005, applicabile ratione temporis). L’intervento va pertanto qualificato in termini di ristrutturazione edilizia “pesante” che necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire e al quale non può riconoscersi natura pertinenziale, costituendo la veranda un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile che va ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio.

Oltre al provvedimento sanzionatorio di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e da applicarsi l’ordine di ripristino impartito dal Comune resistente anche ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, in quanto le opere ricadono in zona paesaggisticamente vincolata, di modo la mancanza della relativa autorizzazione.

Il TAR ha confermato anche la giurisprudenza ormai prevalente sull’art. 21-octies co. 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, sulla n mancata comunicazione dell’ avvio del procedimento, NON DOVUTA  quando trattasi di atto doveroso e che la mancata partecipazione  al procedimento non vizia l’ordinanza impugnata, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere differente .

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