Se i reati si prescrivono, non è colpa degli imputati.

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Ancora oggi ricordo quando, anni fa, nel parlare delle assoluzioni maturate in favore di Silvio Berlusconi, immediatamente (specie i suoi detrattori politici e non simpatizzanti tra cui anche io mi annovero) veniva messo in risalto che si trattava di assoluzione per prescrizione. Indubbiamente chi sente di essere colpevole approfitta del noto istituto (senza alcun dubbio di civiltà giuridica e coerente con il principio del giusto processo posto in Costituzione), provando ad impastare, in lungaggini processuali, la durata del giudizio. Tuttavia, una magistratura, animata da buona fede, solerte, equa, capace e magari dotata di mezzi migliori, ben potrebbe arginare il fenomeno, non dimenticando sotto piedi di scrivanie zoppicanti, fascicoli inerenti a reati minori o a persone prive di rilievo pubblico.

Questi pensieri montano anche in base alla circostanza che, da questo e da altri siti, ci diamo moltissimo da fare per raccontare, ad esempio, in materia di “guida sotto l’effetto dell’alcol”, agli agenti di polizia municipale, quali siano le procedure da seguire ed i corretti protocolli, onde non invalidare un accertamento connesso alla sacrosanta attività di limitare i danni da circolazione stradale. Peraltro, la novità dell’anno (omicidio stradale) ha enfatizzato ancora di più questo bisogno e, coerentemente con esso, ci si è dati da fare nell’intensificare questa attività di aggiornamento.

La frustrazione ci assale, tuttavia, quando si leggono sentenze come quella pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 01-06-2016; sentenza che, nei contenuti sostanziali, in questi ultimi anni è stata riprodotta per diverse centinaia di casi, tuttavia, non raccontati, anzi debitamente occultati all’opinione pubblica.

Questo il caso: un tizio, in data 24 ottobre 2010,  Gualdo Tadino,viene sorpreso (e quindi gli viene contestato) in stato di intossicazione alcolica media e, pertanto gli viene contestato “il reato di cui all’art. 186 co.2 lett. b) e 2 sexies del N.C.D.S. e succ. mod. ed int., per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà, marca Ford, tipo Fiesta, targato (…), in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (1 prova tasso alcolemico 1,28 gr/l; 2 prova 1,28 gr/l); reato commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00”. La faccenda viene sbrigata con un decreto penale di condanna. Il tizio fa opposizione a tale decreto, ma l’udienza per la sua discussione viene fissata al 1° giugno 2016.

Qual’è l’esito del giudizio?

Facile a dirsi: “Il reato, come rilevato dalle stesse parti del giudizio, risulta commesso in data 24 ottobre 2010 e, pertanto, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di 5 anni di cui agli artt. 157 e 161 c.p. è maturato 24 ottobre 2015 (il reato risultava, dunque, già ampiamente prescritto al momento di deposito del decreto di citazione a giudizio)”.

Di chi è la colpa della prescrizione?

Godetevi la vignetta di bastardidentro.it

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