REATO DI ABBANDONO O DEPOSITO INCOTROLLATO DI RIFIUTI: QUANDO SI CONFIGURA?

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CASSAZIONE PENALE SENTENZA N°28704 del 9/06/17

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152/2006, non è configurabile in forma omissiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei medesimi, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. In particolare, il rapporto di coniugio, come quello sussistente nel caso di specie, non attribuisce il dovere di impedire che il coniuge commetta reati e certamente non costituisce il coniuge custode o responsabile delle azioni dell’altro.

CASSAZIONE PENALE SENTENZA N°28704 2017

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