Reato di diffamazione a mezzo mail.

0
675
Informativa sulla privacy

E’ ormai pacifico, sia in dottrina e sia in giurisprudenza che, benché virtuale, la “piazza” dei social network può essere considerato un luogo aperto al pubblico, alla stregua di qualsiasi piazza reale, luogo ove sfogare le proprie repressioni ed insultare o “postare” commenti ineleganti, anche celandosi dietro pseudonimi.

L’utilizzo del mezzo telematico, poi, è considerata aggravante a causa dell’utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione di affermazioni lesive sul profilo del social network  rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate a cd. “amici” ad una cerchia ampia di soggetti.

Tale tutela può essere riconosciuta anche da chi è diffamato mediante utilizzo di un messaggio mail, indirizzato a più persone o “inoltrato” a persone che originariamente non ne erano destinatarie?

Cass. Pen., sez. V, 07/12/2020, n. 34831 ha ulteriormente fatto chiarezza sulla questione.

Preliminarmente il Collegio ricorda come, in tema di diffamazione, è stato reiteratamente affermato che l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari, in presenza della prova dell’effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato “scaricato” mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario. Anzi, in caso di invio multiplo, realizzato con lo strumento del “forward” a pluralità di destinatari, il reato di diffamazione si configura, invero, in forma aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., in considerazione del “particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica.

Ma v’è di più. L’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della
“comunicazione con più persone” anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione
del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella
mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e
di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo
l’ordinaria diligenza: è quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un
messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la
funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell’ufficio, non resta riservato
tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone, salva l’esplicita indicazione di riservatezza.

La questione se, però, riferita alle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) diventa un po’ più complessa atteso il fatto che  la PEC è un particolare tipo di posta elettronica, che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell’invio e della consegna, grazie alle peculiari modalità di trasmissione certificata da parte di gestori autorizzati, sui quali esercita funzioni di vigilanza l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), nel quadro del controllo e coordinamento dei servizi digitali (certificati digitali, PEC, firma digitale, marca temporale, sigillo elettronico, etc.) e della qualifica dei relativi provider. Dal punto di vista dell’utente, pertanto, la casella di posta elettronica certificata non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica. Se poi il contenuto è certificato e firmato elettronicamente, ovvero criptato,
se ne garantisce autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Ciò malgrado le caratteristiche della PEC  non escludono ex se la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale.

Nondimeno, l’utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione
riguardo l’elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla
prevedibilità in concreto dell’accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il
mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta,
avente valore legale, da parte del destinatario.

Conseguentemente la prova dell’elemento strutturale di fattispecie (destinazione plurisoggettiva della comunicazione) e del dolo nelle considerazioni, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, appare del tutto prevedibile – ed anzi direttamente voluta – sia avuto riguardo alla destinazione plurisoggettiva del messaggio, che all’accettazione della sua diffusività.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui