Il reato stradale, contestato sulla modulistica tradizionale al trasgressore, suscita l’ingiusto desiderio di ricorrere al Giudice di pace.

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Anche il giudice di pace di Milano (Sez. III, Sent., 20-01-2017) ci ricorda che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. tra le altre, Cass. Sent. n. 13207/05, 17342/07, ord. 13388/08,27503/2009) “quando il “verbale” consiste nell’accertamento di un fatto costituente reato (come nel caso di specie, in cui era stata ravvisata un’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 189 C.d.S., commi 1 e 6) lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all’A.G., nè ai sensi dell’art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall’art. 203) che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale, ove non impugnato, assume efficacia di titolo esecutivo), nè ai sensi dell’art. 223, u.p., considerato, per quanto già detto, che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all’esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni. Il verbale di per sè costituisce una notitiacriminis, sottratta alla cognizione del giudice civile, prevista solo per gli atti a contenuto sanzionatorio amministrativo cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, artt. 204 bis, 205 e 223 C.d.S.”.

Ma per evitare che si riproducano ricorsi innanzi al giudice di pace per fatti di reato, non sarebbe meglio evitare di contestare il reato su modelli predisposti per contestare violazioni amministrative?

Forse è il caso di pensarci su….

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