Reato stradale e cittadinanza.

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Reato stradale e cittadinanza.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. III, 02/08/2022, n. 6789) nel caso di richieste di cittadinanza proposte da stranieri condannati per il reato di giuda in stato di ebbrezza, la Pubblica amministrazione, pur esercitando un ampio potere discrezionale, non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero sull’astratta tipologia di un reato – con riferimento specifico alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e non può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto. Del resto, va rilevato come la fattispecie di cui all’art. 186, D.Lgs. n. 285 del 1992 non rientra in alcune delle ipotesi ostative di cui all’art. 6, comma 1, L. n. 91 del 1992 ed è pertanto necessaria una valutazione in concreto del fatto di reato.

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