Regione Campania – Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 Primo commento

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La Regione Campania, avendo preso atto che su tutto il territorio regionale si sono registrati graduali e progressivi miglioramenti della crisi epidemiologica da Covid 19 in atto su tutto il territorio nazionale e che, per conseguenza, può essere consentita una graduale attenuazione di alcune delle misure restrittive di prevenzione messe in atto a tutt’oggi, in data odierna ha adottato l’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020, con la quale ha dato inizio a quella che, ormai comunemente, viene definita la “Fase 2”.

Tale provvedimento va nella direzione di definire una graduale riattivazione di alcune attività finora sospese relative ai servizi di ristorazione quali pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, con orari specifici e con  consegna a domicilio, nonchè il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, da svolgersi esclusivamente in determinate fasce orarie.

Tutto ciò, però, a condizione che resti inalterata la necessità di contenere la mobilità di massa, evitare ogni forma di assembramento e assicurare il rispetto del distanziamento sociale.

Ciò detto, passiamo ad esaminare in dettaglio i punti principali di questa “fase 2” in Campania, precisando che saranno operativi dal 27 aprile e fino al 3 maggio prossimo per consentire la sanificazione e la igienizzazione dei locali, nonché tutti i controlli  necessari alla ripresa:

  • sono consentite le attività e i servizi di ristorazione quali pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie con le seguenti modalità:
  1. a) bar e alla pasticcerie, nella fascia mattutina, dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
  2. b) pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie e gelaterie, nella fascia pomeridiana e serale dalle ore 16,00 alle ore 22,00,

Le predette attività possono essere esercitate con obbligo di somministrazione attraverso la consegna a domicilio previa richiesta con prenotazione telefonica ovvero on line e dovranno essere espletate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e con l’ulteriore obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate nel punto 2 della ordinanza.    

2- viene consentito, inoltre, il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, con apertura esclusivamente nella fascia mattutina, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di privilegiare la modalità di vendita con consegna a domicilio;

3-  infine, per rispondere ad una specifica richiesta dell’ANCI Campania, prot. n. 526 del 21 aprile 2020, finalizzata a scongiurare i rischi sanitari correlati a uscite di massa e assembramenti nelle prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio, con la medesima ordinanza è stato disposto che su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile e del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva di tutte le attività di vendita individuate nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, nonchè nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante; potranno restare in funzione i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle stesse rivendite.

Corre l’obbligo di rispondere già ad un primo chiarimento a seguito di richiesta pervenutaci, in ordine alla possibilità di apertura degli esercizi di ristorazione e di consegna prodotti fuori comune.

Nel primo caso è chiaro che tutti gli esercizi di ristorazione non possono stare aperti al pubblico ma consegnare i propri prodotti a domicilio del consumatore con tutte le precauzioni indicate nel protocollo allegato all’ordinanza, che analizzeremo successivamente.

Quindi, assolutamente tutti i locali continuano a rimanere chiusi al pubblico come, peraltro, era stato stabilito fin dall’inizio nei diversi DPCM del governo che si sono succeduti.

Nel secondo caso, si ritiene che i prodotti di ristorazione potranno essere consegnati fuori comune nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento ed il trasporto e nel caso in cui in quel comune non vi siano analoghi esercizi che possono fornire gli stessi prodotti.

Detto ciò, passiamo all’analisi del Protocollo di sicurezza.

Il Protocollo di sicurezza, di cui all’allegato A dell’ordinanza, contiene sia misure generali per le attività stabilite ai punti 1 e 2 che misure specifiche per quelle di ristorazione e per quelle di cartolerie e librerie.

Procediamo con ordine ad analizzarle:

  • Misure Generali

Per tutte le attività interessate dal presente provvedimento, gli esercenti ed operatori commerciali hanno espressamente l’obbligo di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte:    

  1. a) il protocollo stabilisce, prima dell’apertura, l’obbligo della disinfezione dei locali e di eventuali impianti di ventilazione e/o climatizzazione, certificata da una ditta autorizzata; tale certificato deve essere esposto nella sede dell’attività;
  2. b) la sanificazione deve essere ripetuta con cadenza almeno giornaliera, con annotazione in un registro da esibire nel corso di eventuali controlli;
  3. c) il personale potrà essere impiegato al lavoro solo dopo visita medica che certifichi lo stato di salute del lavoratore; lo stesso dovrà essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea prima dell’inizio del lavoro, con interdizione all’attività nel caso che la temperatura si pari o superiore a 37,5 c°;
  4. d) negli ambienti di lavoro dovrà essere messo a disposizione del personale gel o altro prodotto igienizzante.
  • Misure per Attività di Ristorazione
  1. a) nei locali dovranno sempre essere predisposte le distanze di sicurezza tra i dipendenti, distanziando le postazioni di lavoro;
  2. b) i lavoratori dovranno essere formati sulle nuove normative e sulle misure igieniche personali da seguire (lavarsi le mani di frequente etc.); gli utensili da cucina devono essere igienizzati frequentemente;
  3. c) i datori di lavoro dovranno fornire ai dipendenti mascherine, guanti, camici monouso e soprascarpe, per garantire la loro sicurezza;
  4. d) l’accesso dei fornitori nei locali deve essere limitato a determinate fasce orarie per consegnare le materie prime, evitando il contatto tra operatori e i dipendenti in servizio; mentre la documentazione di trasporto dovrà essere inviata per via telematica;
  5. d) per la consegna a domicilio deve essere prevista una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli di consegna e ritiro da parte dei fattorini che effettuano la consegna al domicilio;
  6. e) per tale consegna devono essere utilizzati contenitori termici per garantire la temperatura e la sicurezza del cibo. Mezzi e contenitori devono essere sanificati, mentre il commesso dovrà indossare dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti monouso. Infine, il destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti quando riceve la merce e pagare in contanti, mentre per il pagamento online la consegna deve avvenire all’esterno della porta del destinatario che potrà ritirare il prodotto dopo l’allontanamento del fattorino.
  • Misure per Attività di Cartolerie e Librerie

1- All’interno dei negozi che commercializzano i prodotti di cartoleria e libreria la presenza è disciplinata in base alla sua superficie, come di seguito indicato:

  1. fino a 20 m2 1 addetto alle vendite e 1 cliente all’esterno del punto vendita;
  2. da 20 a 40 m2 1 addetto alle vendite e 1 cliente presente nel punto vendita;
  3. da 40 a 120 m2 massimo 4 persone tra addetti alle vendite e clienti presenti nel punto vendita;
  4. da 120 a 200 m2 massimo 6 persone tra addetti alle vendite e clienti presenti nel punto vendita;
  5. oltre i 200 m2 massimo 10 persone tra addetti alle vendite e clienti nel punto vendita;

2- Gli addetti alle vendite e i clienti devono indossare mascherine e guanti e garantire una distanza tra le persone di almeno mt. 1,80.

Il protocollo conclude, infine, precisando che nel caso in cui tali misure contrastino con quelle stabilite negli allegati n. 4 e n. 5 del DPCM 10 aprile 2020, si osserveranno quelle più restrittive, sempre a tutela della salute pubblica.

 

                                                           C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

Ordinanza n.37 del 22 aprile ristorazione librerie e festività con allegato

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