Regione Campania – Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 Integrazioni e modifiche all’ordinanza 37

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La Regione Campania, dopo aver adottato, con l’ordinanza n. 37, misure meno restrittive e consentito le prime aperture per gli esercizi di ristorazione con la modalità di consegna al domicilio del consumatore nonché il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, con apertura esclusivamente nella fascia mattutina, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, ha inteso aderire a integrazioni e variazioni della citata ordinanza, aderendo a richieste di chiarimenti e di parziali modifiche da parte degli operatori dei settori interessati.              

Interpellata, a tal fine, l’Unità di Crisi regionale ha ritenuto possibile consentire, a parziale modifica delle misure adottate con ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, una graduale ripresa delle attività precedentemente sospese come la riattivazione delle attività di manutenzione, di pulizia e sanificazione dei locali e aree adibiti alla esecuzione di attività commerciali e produttive, sospese per effetto della disciplina statale e/o regionale, comprese le attività alberghiere e ricettive, nonché quelle balneari; ed ancora le attività di edilizia su committenza privata finalizzata alla manutenzione degli immobili adibiti ad attività commerciali o produttive, nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020); tutte previa adozione delle misure di sicurezza indicate nell’apposito protocollo.

Infine, sempre nell’ambito dell’attenuazione delle misure restrittive in precedenza adottate, è stata ravvisata anche la possibilità di svolgimento di attività motoria all’aperto, in forma individuale, ove compatibile con l’obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione personale con il rispetto di una distanza minima da altri soggetti e stabilendo apposite fasce orarie al fine di consentire l’espletamento di adeguati controlli da parte delle Autorità competenti.

Per quanto innanzi evidenziato, la Regione ha adottato la nuova ordinanza n. 39 del 25 aprile, con la quale per un verso è intervenuta sulle predette modifiche, mentre per altro aspetto ha proceduto ad adottare nuove iniziative relative alle attività edilizie, misure di sicurezza e protezione sui cantieri edili, nonché possibilità di attività motorie.

Procedendo con ordine, in dettaglio esaminiamo le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 27 aprile e fino al 3 maggio prossimo;

  • Saranno consentite:
    1. previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e di sanificazione dei locali e sulle aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, già sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli, a tutela dell’industria conciaria campana;
    2. le attività edilizie, però limitatamente alle attività con i codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020);

2) Viene, inoltre, approvato il documento di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, relativo alle misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Tali misure si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività indicate alla lettera a) del precedente punto 1, per quanto compatibili alle attività da svolgere.

  1. Con il presente punto 3, sono state definite le modifiche apportate alla predetta Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020, rispetto alle attività ed agli orari. Viene, infatti, stabilito un diverso gruppo di esercizi, portando le gastronomie, rosticcerie, tavole calde e gelaterie nella fascia mattutina e lasciando solo i ristoranti e le pizzerie nella fascia serale; per quest’ultima, inoltre, la fascia oraria viene ampliata fino alle 23, precisando che in entrambe le fasce orarie non sono calcolati i tempi di pulizia, preparazione e organizzazione delle attività.  

stabilendo che sempre dal 27 aprile al 3 maggio sono consentite:

  1. a) le attività e i servizi di ristorazione quali pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, con la sola modalità di prenotazione telefonica oppure on line, stabilendo che:

– le consegne al domicilio del consumatore avverranno nel territorio comunale;

– nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi;

– nel rispetto dei seguenti orari differenziati per attività:

  • bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, con apertura dalle ore 7,00 con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; ad eccezione degli esercizi presenti nelle strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna a chiamata;
  • ristoranti e pizzerie, con apertura dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00;

– negli orari indicati ai precedenti punti non è contato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa,

da svolgersi ad esercizio chiuso.

 

  1. Una ulteriore novità viene introdotta, stabilendo il divieto per le salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari di esercitare la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia per il periodo di vigenza della presente ordinanza. Resta, invece, consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

 

  1. Infine, nel confermare il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, viene consentito di svolgere attività motoria all’aperto, con le seguenti condizioni ed orari:
  2. a) individualmente;
  3. b) ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina;
  4. c) in prossimità della propria abitazione;
  5. d) con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona– salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente;
  6. e) nelle seguenti fasce orarie:

ore 6,30- 8,30;

– ore 19,00-22,00. 

6) resta confermato, da ultimo, che l’inosservanza alle predette disposizioni sarà punita ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 nonchè, per i casi previsti, con la accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (misura quest’ultima che sarà disposta dal Prefetto al quale dovrà essere inviata copia del verbale di accertamento).

Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39  del 25/04/2020

– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

Ordinanza n. 38 del 23/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 ristorazione librerie e festività con allegato

 

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