Reiterazione di furto di oggetti di modico valore. Esclusione della particolate tenuità del fatto.

0
446

La reiterazione di più reati della stessa indole, esclude in radice l’applicabilità
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. che, come noto, esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Tali elementi dipendono

1.dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Cass. pen., sez. 4, 30/09/2021, n. 35854, ha rilevato che, in sede di decisione, la sentenza ha congruamente e logicamente argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per i furti in contestazione, sottolineando come il medesimo era stato trovato in possesso
della merce trafugata dai relativi supermercati ed avendo dato atto che l’imputato, in sede di convalida, aveva spontaneamente ammesso gli addebiti, precisando di avere agito per bisogno, essendo disoccupato ed avendo una famiglia da mantenere.

Ciò detto, tali circostanze vanno però considerate circostanze attenuanti di cui
all’art. 62, n. 4), c.p., trattandosi di fatti caratterizzati da un danno patrimoniale
esiguo.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui