E’ legittima la richiesta di pagamento di ore straordinarie prestate (da personale dell’Arma dei Carabinieri) in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali ?
Secondo Tar Marche, n. 417/2015 la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione.
Il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.
Di diverso avviso è il Ministero della difesa secondo cui l’art. 1 comma 476 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha chiarito che la prestazione lavorativa resa nella giornata destinata al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.
Cons. di Stato, sez. II, 07/01/2022, n. 136 ha dedotto che
-) l’indennità di cui al citato art. 54 del d.p.r. n° 164 del 2002 ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario;
-) poiché l’orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell’indennità compensativa, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale;
-) la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione;
-) il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Il Collegio ricorda, altresì, che la Corte Costituzionale ha ritenuto tale norma costituzionalmente legittima, anche nella funzione di interpretazione autentica rispetto ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore, e considerando che la previsione, oltre all’indennità, del riposo compensativo per il lavoro straordinario non retribuito è “coerente con l’ordinamento, che consente l’alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario” (Corte Cost., n. 132/2016).
Pertanto, se il lavoro straordinario è stato oggetto di turno di riposo compensativo, per effetto del turno compensativo non sussiste una prestazione lavorativa resa in eccesso rispetto all’orario ordinario.
Ne consegue, quindi, che il compenso per lavoro straordinario non è dovuto (per fattispecie analoga, Cons. Stato, sez. IV, n. 1705/2017).