
RESPER la rete UE delle patenti di guida unionali.
di Gianluca Fazzolari e Raffaele Chianca
Dal 2013 il CED, centro elaborazioni dati, della Direzione generale per la Motorizzazione ha avviato la realizzazione di tre progetti in applicazione di direttive comunitarie, finalizzati all’interconnessione dell’Archivio nazionale dei veicoli e dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con le omologhe banche dati degli Stati membri: Resper (archivio UE patenti), Erru (Registro elettronico delle imprese di autotrasporto) e Cross Border (scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni di sicurezza stradale).
Alcune recenti norme contenute nel Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, che recepisce ed attua la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, ci danno l’occasione per parlare in modo più approfondito dell’archivio patenti “Resper”.
RESPER, acronimo di Réseau permis de conduire, ossia Rete UE delle patenti di guida, è un database di interconnessione degli archivi delle patenti di guida a livello unionale per garantire l’effettiva libertà di circolazione ai titolari di patente di guida emessa negli Stati membri, rafforzare la sicurezza sulle strade dell’Unione e ridurre le possibilità di frode, come ad esempio evitare che chi ha perso il diritto di condurre un veicolo in un Paese lo ottenga in un altro Stato.
Le origini della rete RESPER
Così per come concepita, la rete RESPER affonda le proprie radici nei contenuti degli articoli 7, paragrafo 5, e 15 della Direttiva 2006/126/CE – quest’ultimo così per come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018, recepita in Italia con Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 – che, rispettivamente, stabiliscono:
Art. 7, paragrafo 5
- si può essere titolari di un’unica patente di guida;
- uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida
- gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un’altra patente di guida
- per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell’UE delle patenti di guida.
Art. 15
Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
- La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell’Unione.
- Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell’attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- L’accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l’accesso solo alle autorità competenti responsabili per l’attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413.
Assistenza reciproca in materia di patenti di guida
Per quanto riguarda il nostro Paese, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, la procedura di interconnessione degli archivi delle patenti di guida a livello unionale (RESPER), che doveva essere pienamente operativa entro il 01.01.2013, è invece utilizzabile solo a decorrere dal 15 novembre 2016 (così la circolare del Ministero dei Trasporti n. 25314 del 14 novembre 2016), dopo che nel mese di novembre 2015, la Commissione europea aveva deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea a causa dell’inadempienza.
Le funzioni RESPER, gestite dal Dipartimento dei Trasporti terrestri, devono essere invocate per l’esecuzione dei procedimenti di conversione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati Membri, sia in caso di inserimento di una richiesta di conversione, sia in caso di approvazione di una richiesta precedentemente inserita da un’autoscuola o da uno studio di consulenza.
La consultazione dello stato di una patente europea può essere effettuata utilizzando i dati della patente stessa o i dati anagrafici del soggetto che richiede la conversione. In caso di ricerca per dati anagrafici, la maggior parte degli Stati Membri risponde alle richieste in modo sincrono, vale a dire, in tempo reale. Alcuni paesi, quali Austria, Francia, Grecia e Spagna possono rispondere anche in modo asincrono, significando che l’UMC richiedente, per avere l’esito della richiesta inviata ad uno dei suddetti Stati, deve attendere un lasso di tempo che può arrivare fino a tre giorni. Ad ogni modo, l’arrivo della risposta da parte dello Stato interessato viene notificata all’UMC tramite un messaggio del portale.
Se l’esito della verifica è negativo, l’applicazione non consente di procedere con l’inserimento o con l’approvazione della richiesta. L’unica eccezione viene fatta qualora la patente estera risulti scaduta di validità.
Nell’ipotesi in cui, pur avendo eseguito le verifiche di una patente con entrambe le modalità di ricerca (per numero o per dati anagrafici), l’esito della verifica sia “patente non trovata”, l’UMC ha la possibilità di procedere comunque alla conversione, qualora sia in possesso di riscontri positivi sulla patente, pervenuti tramite canali alternativi a quello fornito dall’applicazione. In tal caso, la chiusura del procedimento di conversione avverrà registrando all’interno del sistema la motivazione che ha consentito di procedere in deroga.
In attuazione la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018, recepita in Italia con Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, nel Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 116 è inserito il seguente:
Art. 116-bis (Rete dell’Unione europea delle patenti di guida)
- Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.
- La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla Legislazione dell’Unione.
- L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa e’ consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.
Assistenza reciproca in materia di qualificazione professionale
La direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, all’articolo 1, punto 6, interviene inserendo l’articolo 10-bis riguardo agli aspetti concernenti lo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati, sviluppando una rete elettronica ovvero adoperandosi ai fini dell’estensione di una rete esistente.
A tal proposito gli Stati membri, nello sviluppo della piattaforma elettronica dovranno tener conto di un’analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilità di ampliare la rete RESPER, al fine di consentire agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attività di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. È importante, si legge nel preambolo alla direttiva (UE) 2018/645, che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente questa funzionalità, con l’obiettivo finale di consentire l’accesso in tempo reale durante i controlli su strada.
Per quanto riguarda l’Italia i principi appena enunciati, afferenti lo scambio di informazioni in materia di formazione dei conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di merci o viaggiatori, sono stati recepiti con Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, attraverso il quale dopo l’articolo 22 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore, è inserito il seguente:
Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo)
- Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all’articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarità.
- L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
In chiusura giova rammentare che per effetto della brexit, e quindi con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la rete RESPER non è più attiva per le interrogazioni relative alle patenti di guida emesse nello Stato d’oltre Manica e nelle realtà territoriali ed esso connesse.
Consulente ed esperto internazionale in materia già Ispettore Superiore della Polizia di Stato.
Gianluca Fazzolari Ispettore Superiore della Polizia di Stato. Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica.
Riferimenti normativi
Circ. MIT Prot. n. RU886 File avviso n. 1/2021 del 12 gennaio 2021
Circ. MIT Prot. n. 504/23.18.07 dell’8 gennaio 2021
Circ. MI Prot. n. 300/A/9855/20/111/84 del 21 dicembre 2020
D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 50
Direttiva (UE) 2018/645
Circolare MIT n. 25314 del 14 novembre 2016
Direttiva 2006/126/CE
D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i
Direttiva 2003/59/CE
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
Bibliografia
R. Chianca – G. Fazzolari “Il controllo dei conducenti unionali e stranieri” Maggioli Modulgrafica edizione 2021
R. Chianca – G. Fazzolari “La patente di guida speciale ed i codici armonizzati” Crocevia n. 10/2015
R. Chianca – G. Fazzolari “La nuova patente europea conforme alla direttiva 2011/94/UE” Crocevia n. 4/2012
R. Chianca – G. Fazzolari “Trent’anni di patente di guida attraverso le direttive UE” Crocevia n. 4/2011
R. Chianca “La patente unica europea” il Centauro n. 119/2008
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato cui uno di essi appartiene.