Responsabilità del produttore di rifiuti

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Pile of old batteries and steel drums for recycling

Corte di Cassazione,Sez. III penale, sent. n. n.38981dell’ 08.08.2017

Colui che conferisce a soggetti terzi i propri rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento ha il dovere di accertarsi che tali soggetti siano autorizzati allo svolgimento di tale attività. Ne consegue che l’inosservanza di tale regola di cautela industriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in mancanza del prescritto titolo abilitativo.

Sentenza

  1. Con sentenza in data 04.04.2016, il Tribunale di Alessandria ha assolto Ku.Ol. da reato ascrittogli dal reato ascrittogli – art. 110 e 256 lett. a), d. Lgs. 152/06, perché in qualità di titolare della carrozzeria aveva effettuato attività di smaltimento e trasporto di rifiuti ferrosi (paraurti, elettrodomestici, cofani), senza essere in possesso di idonea autorizzazione, abbandonandoli all’aperto in località “Regione Fornace/Rosso” del Comune di Strevi, in Strevi accertato il 17.3.2013 – per particolare tenuità del fatto.
  2. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione alla nullità della sentenza di primo grado, per difetto assoluto di correlazione con l’accusa contestata nel decreto di citazione a giudizio immediato (art. 521 e 522 c.p.p.), siccome la sentenza aveva individuato la colpa nel fatto che il ricorrente aveva regalato due paraurti a soggetto non autorizzato allo svolgimento delle operazioni, condotta del tutto nuova e/o diversa rispetto all’imputazione.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per insussistenza del fatto contestato di cui all’art. 256, lett. a), d. Lgs. 152/06, perché dall’istruttoria dibattimentale era emerso: a) che aveva regalato al coimputato due paraurti di plastica; b) il coimputato era autorizzato alla raccolta, commercio e trasporto di rifiuti in forma itinerante e/o su area pubblica in virtù di autorizzazione del 7.6.2012 in atti; c) i due paraurti erano suscettivi di riutilizzazione e, come tali, non costituenti rifiuti; d) la relativa cessione non poteva costituire attività di smaltimento nel senso voluto dalla norma che richiedeva un quid pluris, consistente in ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed in particolare le operazioni elencate nell’allegato B) della parte quarta del d. Lgs. 152/06.

Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per violazione del principio del ne bis in idem, siccome era stato perseguito per gli stessi fatti con verbale di contestazione del 7.5.2013 della Guardia Forestale per la violazione amministrativa dell’art. 193, in relazione all’art. 258, comma 4, d. Lgs. 152/06. Precisa inoltre che, con memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., aveva evidenziato al Giudice di primo grado, oltre ai contestati profili di responsabilità, anche l’occasionalità della cessione dei due paraurti nonché l’assenza dell’obbligo in capo al ricorrente di munirsi di autorizzazione e di compilazione di eventuali formulari, l’assoluta incertezza sulla data della commissione del fatto addebitato, in ragione del raffronto tra quanto indicato nel capo d’imputazione e quanto detto nel verbale di contestazione di violazione amministrativa di cui all’art. 193, redatto dalla Guardia forestale.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente ha omesso di considerare che l’imputazione ascrittagli è in concorso con altro soggetto non indicato nel capo d’imputazione ma che, si intuisce dalla motivazione, essere certamente il P……… che ha definito la sua posizione con il decreto penale di condanna. Quindi corretta è la qualificazione penale del reato contestato, giacché dall’istruttoria dibattimentale, è emerso che il ricorrente aveva “regalato” due paraurti di plastica al P…….., il che equivale ad averli conferiti a soggetti terzi, che li aveva smaltiti abusivamente. Il Giudice ha accertato che l’imputato aveva dei registri di carico e scarico e che i due paraurti non risultavano registrati. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo; fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del produttore dei rifiuti che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole rassicurazioni verbali del trasportatore di avere regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività (Cass., n. 29727/13, Rv 255876). 3.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, si tratta di doglianza relativa ad un verbale di contestazione del 7.5.2013, quando il reato ascritto è relativo ad un fatto commesso in data anteriore e prossima al 17.3.2013, sicché non pare potersi ravvisare un bis in idem. Il ricorrente ha dedotto l’assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto addebitato, in ragione del raffronto tra quanto indicato nel capo d’imputazione e quanto dichiarato nel verbale di contestazione della violazione amministrativa, ma tale motivo di ricorso appare generico, in considerazione del fatto che non è stato denunciato l’errore di formulazione del capo d’imputazione sulla data nonché impugnato l’accertamento del Giudice sul punto. 3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 7 aprile 2017.

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