Resta confermato che il comune non può impugnare le ordinanze di archiviazione del prefetto, spiccate con riguardo a verbali della Polizia Locale.
Nulla di nuovo salvo conferma di consolidate statuizioni; questa è la considerazione in merito alle parole della pronuncia della Sezione III del Consiglio di Stato 1592/2024, nella parte in cui ha rimarcato, sebbene in via incidentale che- come già sancito dalla Corte di cassazione (cfr. sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3038)- no vi è legittimazione di un Comune a proporre opposizione contro l’ordinanza a mezzo della quale il Prefetto accoglie il ricorso avverso un verbale di infrazione e disposto l’archiviazione.
Posto che ai servizi di polizia stradale provvedono diversi corpi (articolo 12), ciascuno dei quali, gerarchicamente, fa capo all’autorità di vertice dell’amministrazione nella quale è incardinato, va ricordato che spettando al Ministero dell’interno l’esercizio delle funzioni di “coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati” spetta, in sede locale, al Prefetto il ruolo di coordinamento ed anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso. Nell’esercizio di questa attività di controllo non è, dunque, identificabile una situazione giuridica soggettiva, avente consistenza di diritto soggettivo (tanto meno di interesse legittimo), in capo all’amministrazione locale, sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto; sicché, in considerazione dell’assetto della materia, risulta applicabile il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale non è ammissibile che, un organo di amministrazione attiva, insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in opposizione ad esso (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 152; id., 19 febbraio 1997, n. 1545).