Restyling in vista per le terre e le rocce da scavo.

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Entro 180 giorno dalla conversione in legge del decreto cd. “PNRR 3” sarà adottato un nuovo regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo che abrogherà quello vigente

È stato pubblicato in G.U. – Serie Generale 24 febbraio 2023, n. 47 – il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto cd. “PNRR 3”), recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, vigente dal 25 febbraio 2023.

Una delle novità più rilevanti, è contenuta nell’articolo 48, che introduce nuove disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo.

La nuova disposizione prevede che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotti un decreto, avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

  1. alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate, come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  2. ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
  3. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  4. all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  5. alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  6. alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

L’emanando decreto, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, saranno abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

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