Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida e il pagamento di una sanzione pecuniaria adottato in quanto l’interessato circolava alla guida dei proprio veicolo nonostante avesse la patente sospesa a seguito di provvedimento prefettizio. In caso di impugnazione di un’ordinanza prefettizia di revoca di patente di guida emanata ex art. 218, co. 6, del codice della strada, che integra una sanzione amministrativa accessoria, la relativa impugnazione deve, infatti, essere proposta davanti al giudice di pace. (dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione: T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 07/12/2017, n. 5781)
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