Ribadita la inapplicabilità delle disciplina più favorevole, posteriore al fatto, ma anteriore all’ordinanza ingiunzione.

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In tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria.

Cass. civ., sez II 2, 12/11/2014, n. 24111.

La controversia affrontata dalla S.C. prendeva le mosse da una sanzione amministrativa (per violazione dell’art. 186 comma 2) da cui dipendeva l’adozione dell’Ordinanza Ingiunzione del Prefetto di sospensione della patente del trasgressore, per un periodo di tre mesi. Nelle more dell’adozione della Ordinanza, era entrata in vigore la Legge n. 120/2010 che aveva abrogato la norma sanzionatoria, per cui il ricorrente invocava l’abolitio criminis e, di conseguenza, l’annullamento della sanzione.

In realtà, la norma di riferimento, art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali “ab origine” senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 2, commi secondo e terzo cod. pen.

Oltretutto, è stata sottolineata la differenza qualitativa della materia degli illeciti amministrativi rispetto a quella penale, differenza che giustifica il diverso trattamento sul punto da parte del legislatore.

Conclude, la decisione in esame, che tale assunto potrebbe essere contraddetto esclusivamente  da una norma transitoria recante un’espressa disposizione derogatoria che, tuttavia, nel caso di specie, manca.

Michele Orlando

 

P.A.sSIAMO

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