Ricordate: il contrasto dell’intestazione fittizia dei veicoli è cosa importante!

0
79

La notizia di stampa (molto enfatica, per la verità), qui di seguito riportata, deve rammentare a tutti che non è tema secondario per la sicurezza stradale contrastare il fenomeno delle “Ghost car”, più italicamente definibile come “intestazione fittizia del veicoli”.

Ecco il lancio di stampa del 5 giugno scorso: “Intestazioni fittizie, la Polstrada di Isernia scopre 10.378 veicoli riconducibili a 47 individui”. l’Articolo ha questo contenuto:La Sezione Polizia Stradale di Isernia… ha individuato e sanzionato per oltre 5 milioni di euro, 10.378 veicoli riconducibili a (soli) 47 soggetti ‘intestatari fittizi’ risultati tutti falsamente titolari di ditte individuali per la compravendita di veicoli, con relative iscrizioni alle Camere di Commercio, pur svolgendo di fatto altre attività, come il fruttivendolo e l’artigiano o essendo addirittura disoccupati. Il meccanismo dell’intestazione fittizia, normalmente, prevede l’accordo tra due parti ovvero una parte rappresentata dai soggetti normalmente dediti a delinquere e l’altra da soggetti, detti anche ‘prestanome’ o ‘teste di legno’, che in cambio di risibili somme di denaro, si lasciano intestare auto e moto, utilizzate poi sia da persone di nazionalità italiana, sia anche da persone provenienti dall’est Europa o dal Magreb, non solo per la commissione di reati, ma anche soprattutto per utilizzare dei mezzi sostanzialmente ‘fantasma’, perché, intestati fraudolentemente, non sono riconducibili concretamente a nessuno”.

Non si può omettere di lodare la Stradale molisana, pur sapendo -da addetto ai lavori- che queste teoriche somme da incassare a titolo di sanzioni, verosimilmente non saranno pagate mai.

Resta il fatto che la Polstrada lavora intensamente sull’articolo 94 bis del codice della strada, mentre la Polizia Locale stenta ad appassionarsi ad un tema che non sembra -a perdere di chi scrive- secondario.

Rinfreschiamo, allora, il tema normativo.

Art. 94-bis. Divieto di intestazione fittizia dei veicoli  “1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531  a euro 2.125. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimula- to. 3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, let- tera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che han- no accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è dive- nuto definitivo. 4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposi- zioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1”.

Per facilitare il lavoro, alleghiamo le circolari ministeriali che pur sono utili a chi abbia voglia di fare.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui