La maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 sanziona il ritardo nel pagamento di una sanzione precedentemente irrogata. Tale ritardo viene certamente meno se la sanzione, all’esito del giudizio, è annullata; se la sanzione non è annullata, ma è solo rideterminata nel suo importo, il ritardo nel pagamento non è cancellato e decorre sempre dalla data dell’originario provvedimento (salva la diversa base di computo della maggiorazione se la sanzione viene ridotta nel quantum).
La sentenza che riduce il quantum conferma, infatti, che la sanzione è stata legittimamente irrogata e che, sebbene per un importo minore di quello precedentemente determinato, il suo pagamento era dovuto ed era dovuto sin dalla data indicata nell’originario provvedimento. In caso di riduzione dell’importo della sanzione muta la base di calcolo della maggiorazione che sarà l’importo minore rideterminato, ma il dies a quo per il calcolo della maggiorazione non può che essere quella fissata dall’originario provvedimento.
Sulla base di detto principio (pronunciato con sentenza Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-09-2015, n. 4114) diventa lecito richiedere all’obbligato che esca comunque soccombente in un giudizio di impugnazione, ma lieto della rideterminazione al ribasso dell’importo, il pagamento dei pesanti interessi previsti per Legge.
Interessante quanto dolorosa sentenza…
Pino Napolitano
P.A.sSiamo