Rifiuti: Obbligo di bonifica dei siti contaminati e curatela fallimentare, nessun potere sostitutivo se la curatela manifesta la propria intenzione di collaborare, Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 15 aprile 2015, n. 1926.

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Il Consiglio di Stato, Sezione 6, con la   Sentenza 15 aprile 2015, n. 1926 si è occupato del problema relativo allo Smaltimento rifiuti – Ordinanza commissariale avente ad oggetto esercizio sostitutivo e rivalsa per spese sostenute per smaltimento rifiuti e del ruolo che riveste la curatela fallimentare nei casi di siti contaminati dalla società fallita .

La vicenda prende piede dall’appello proposto dalla curatela fallimentare (Fallimento Immobiliare Va. s.p.a.) quale società sostituta della dirigenza dell’impresa fallita, per ottenere la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso, presentato dalla stessa, contro le ordinanze adottate dal Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza  dell’area Stoppani ai sensi dell’ art. 252 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a  mezzo delle quali era stato imposto alla curatela, tra l’altro,  di sostenere  i costi relativi alle procedure di bonifica dei suoli contaminati dalla società fallita.

In riferimento a quanto su riportato  per permettere al chi legge di avere consapevolezza della vicenda in esame e quindi conoscenza delle norme che regolano le bonifiche nei siti d’interesse nazionale bisogna fare alcune brevi precisazioni riguardo all’art 252 del T.U.A..

L’art 252 del D.lgs 152/2006 stabilisce al c.1 che i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

Per quanto riguarda la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, il successivo c.4 dell’art 252  T.U.A., stabilisce che la stessa è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

L’art 252 c.5 del T.U.A., prevede a sua volta, che << Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto superiore di sanità e dell’E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati>>.

Ritornando alla sentenza quindi, si precisa che, il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in forza dei principi sanciti dal c.5 dell’art 252 T.U.A.,  aveva diffidato la società in liquidazione a realizzare certe attività di salvaguardia ambientale – prevedendo, in sostituzione e con spese a carico del Fallimento appellante, le attività di bonifica della c.d. area Stoppani (già luogo dell’azienda chimica della Lu. s.p.a., dichiarata dal 2001 sito di interesse nazionale ai fini della necessità di bonifica e inserita nel decreto ministeriale 19 maggio 2011, n. 468.

Il Consiglio di Stato, Massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica, con la sentenza in esame, alla luce dell’invocato e immanente principio di proporzionalità, oltre che del generale principio di responsabilità, ha ritenuto che,  perché si possa procedere all’intervento pubblico sostitutivo degli artt. 250 (Bonifica da parte dell’amministrazione) o 252 (Siti di interesse nazionale) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, occorre che vi sia un’accertata inerzia da parte dell’obbligato, non basta la consapevolezza che il sito resti comunque contaminato per colpa della società fallita.

Quindi nel caso in esame, ovvero in considerazione di intervenuta dichiarazione di fallimento (che comporta la sostituzione pubblicistica della dirigenza dell’impresa), pur riconoscendo che la procedura di rivalsa continui al riguardo nei medesimi obblighi del fallito, è necessario che altrettanta inerzia venga accertata, o comunque fondatamente e motivatamente presunta, nei confronti degli organi rappresentativi della procedura fallimentare (benché questa sia ex se portatrice dell’obbligo).

 In parole povere, i Giudici d’appello avverso le decisioni dei TAR, riconoscono che qualora la curatela abbia manifestato la propria volontà ad adempiere e a collaborare per eliminare le problematiche ambientali non può patire l’intervento pubblico sostitutivo, già avviato contro la società fallita e soprattutto essere assoggetta ad un aumento di costi economici. Si legge in sentenza “al fine di non gravare la procedura stessa – e i soggetti che è istituzionalmente destinata a soddisfare – di oneri ulteriori rispetto a quanto può direttamente sostenere per il rammentato obbligo, non ancora oggettivamente dimostrati come necessari.”

Quindi per come si legge in Sentenza, “L’intervento pubblico sostitutivo, invero, comporta un’ingovernabilità da parte dell’obbligato degli oneri e dei costi economici la cui disposizione, se non vi è un’accertata inerzia, appare sproporzionato e irragionevole sottrarre a chi, pubblico ufficiale e nell’interesse pubblico, è stato con la dichiarazione di fallimento sostituito alla dirigenza dell’impresa proprio per soddisfare – per nomina e sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria – con il patrimonio fallimentare gli obblighi, non solo debitorii, gravanti sulla fallita”.

Sarebbe stato onere del Commissario – salva opposta dimostrazione – quanto meno notificare, prima di procedere all’adozione delle ordinanze sostitutive, un ulteriore atto di diffida indirizzato alla curatela, al fine di dar modo alla curatela di procedere all’adempimento volontario e così prevenire l’esecuzione in danno.

Bastava quindi così poco per costringere la curatela a bonificare?

Non credo comunque, in conclusione, il Consiglio di Stato ravvisando l’eccesso di potere e la violazione dei principi di base del procedimento amministrativo (artt. 1, 3, 7 e 10 l. 8 agosto 1990, n. 241), del Commissario delegato al superamento dello stato di emergenza, ha accolto il ricorso della curatela fallimentare, avvalorando alcuni principi già assunti secondo cui nulla o poco si può fare contro la curatela anche se a rimetterci è sempre l’Ambiente.

 Sembra proprio che l’interesse di tutelare l’ambiente sia comunque subalterno al primario soddisfacimento degli obblighi debitori, gravanti sulla società fallita rispetto a terzi.

A proposito il costo della Bonifica dell’area dello stabilimento Stoppani che sembra ammonti a 3.147.612,48 più IVA è stato sostenuto interamente dallo Stato e quindi da noi tutti ma , anche su questo ombre e dubbi.

 Infatti, se a qualcuno è venuta voglia, così come di fatto è capitato a me, di voler conoscere la situazione ambientale in cui oggi versa l’area dello stabilimento Stoppani, rivolgo l’invito di avere ancora un poco di pazienza e continuare a leggere gli ultimi righi appresso riportati. 

L’area dello stabilimento Stoppani, secondo la ricostruzione effettuata dall’associazione “AMICI  DI  ARENZANO”.

L’area dello stabilimento Stoppani e l’ambiente da esso avvelenato sono oggi SITO DI INTERESSE NAZIONALE, retto dalla struttura commissariale alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio, preposta alla bonifica del territorio di Arenzano e Cogoleto.  In un progetto di bonifica, la cui prima stesura da parte del Commissario Delegato risale al maggio 2008 col titolo “Progetto di bonifica con misure di sicurezza degli arenili ricadenti nel sito di interesse nazionale Stoppani – Lotto B”, era prevista l’asportazione di cromo dai litorali con precise indicazioni, mediante mappatura, delle aree interessate e delle qualità, delle quantità, delle modalità di asporto, trasporto e stoccaggio delle sostanze inquinanti nonché del cronoprogramma completo dei tempi di esecuzione.  I lavori, appaltati dalla Struttura Commissariale e pagati per la sola bonifica del litorale di Arenzano con  una somma  ben superiore ai 3 milioni di euro (3.147.612,48 più IVA), sono terminati alla fine di aprile 2010 e in corso di esecuzione dovevano essere sottoposti, per contratto, a continuo monitoraggio nonché, ope legis, ai collaudi in corso d’opera e,  provvisorio, al termine. La Provincia di Genova, con provvedimento dirigenziale 7989 del 20.12.2010,  ha rilasciato la certificazione provvisoria di avvenuta bonifica che, per contratto, ha assunto carattere definitivo trascorsi i due anni dalla sua emissione. Purtroppo, nonostante la certificazione, a partire dal novembre 2011 alcuni crostoni, evidentemente non asportati, hanno iniziato a comparire periodicamente sul litorale in località Marina Grande a seguito di violente mareggiate e a permanere per intervalli più o meno lunghi .

Dalla ricostruzione dei fatto, così come sopra riportati, nasce l’appello alle istituzioni, lanciato dall’ associazione “AMICI  DI  ARENZANO” ( associazione apolitica  senza scopo di lucro nata nel 1994) affinché venga fatta finalmente chiarezza sulla qualità e sulla effettiva completa ed accurata esecuzione dei lavori di bonifica nonché si provveda con la massima sollecitudine possibile alla salvaguardia di quello che resta dell’ambiente e soprattutto della salute dei cittadini, ponendo fine ad un balletto di competenze che si trascina da oltre due anni.

20 Giugno 2015

Dott. Giuseppe Aiello

 

 

 

 

 

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