Rifiuto di rendere dichiarazioni nel verbale di rilevazione di sanzione amministrativa. Rilevanza in sede di contestazione

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Come noto, l’art. 200 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, impone che dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.

Come qualificare, però, il rifiuto da parte del trasgressore di inserire le proprie dichiarazioni, salvo poi eccepire che il Giudice, in sede di contestazione, non ammettendo i capitoli di prova, non abbia consentito di superare la legittimità dell’attività dei verbalizzanti basata “su meri apprezzamenti”.

Cass. civ, sez. VI, 24/05/2022, n. 16787 ha, invece, ribadito che il verbale redatto dal P.U. fa piena prova fino a querela di falso e, quindi, appare insindacabile l’operarto del Giudice che non ammetta la prova per testi e rigetti la richiesta di  acquisire la registrazione del colloquio intrattenuto nell’immediatezza del fatto tra i verbalizzanti e il trasgressore.

La S.C. osserva che non possono essere noti il rilievo e il contenuto delle dichiarazioni
che il ricorrente aveva in animo di rendere nell’immediatezza dei fatti, né in quali termini fossero formulati i capitoli di prova non ammessi dal giudice, restando preclusa la possibilità di verificare se la prova fosse diretta a superare inammissibilmente accertamenti

confutabili solo con querela di falso e se vertesse su circostanze rilevanti.

I verbalizzanti, con attestazione munita di pubblica fede superabile solo con querela di falso, hanno dato atto che l’opponente non aveva reso dichiarazioni e si era rifiutato di sottoscrivere il verbale.

Tale condotta non poteva inficiare la validità e l’efficacia probatoria del suddetto verbale, efficacia che deriva dalla particolare valenza attribuita dalla legge alle attività di accertamento svolta dai pubblici ufficiali per rendere effettiva la repressione delle violazioni.

In conclusione, non risulta leso alcun diritto alla difesa, atteso il fatto che l’interessato ha sempre la possibilità di far pervenire le proprie deduzioni difensive all’amministrazione, nonchè dedurre circostanze a discolpa in sede contenziosa, senza alcun pregiudizio
alle facoltà difensive.

 

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