Rifiuto di sottoporsi all’ alcoltest non punibilità per particolare tenuità: le Sezioni Unite!

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Con una prima segnalazione (lunedì 11 aprile 2016) abbiamo posto in evidenza come, le SS.UU. della S.C. di cassazione penale abbiano recentemente sancito come l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse coerente con le graduate ipotesi punitive configuranti lo stato di ebbrezza. Già nel proporre la brevissima sintesi della sentenza 13681/2016 avevano, peraltro, fatto un cenno alla tematica del rifiuto; tematica su cui impatta, per i medesimi fini, la sentenza oggi in rassegna, ovvero la n°13682 del 6 aprile 2016.

“La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada”.

Anche in questo caso non ci si deve scandalizzare: si tratta di prendere in esame i fatti e le valutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verificare se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenuità. Nel caso concreto, peraltro, l’esimente in parola è stata esclusa in concreto, proprio nel momento in cui, in linea astratta essa viene ammessa.

per chi voglia leggere qualcosa di più pregnante ed esplicativo, si riportano alcuni passi salienti della pronuncia:

“… occorre considerare che l’illecito di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcoolimetrica volta all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso articolo… In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione. Dunque, non può farsi a meno di esaminare la collaterale contravvenzione di cui al richiamato comma 2 dell’art. 186. Essa si inscrive nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in guisa categoriale: è ritenuta una volta per tutte dal legislatore, che individua comportamenti contrassegnati, alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza, dall’attitudine ad aggredire il bene oggetto di protezione. Si tratta, in breve, dei reati di pericolo presunto: nessuna indagine è richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. Si tratta, è bene rammentano, di una categoria di illeciti che trova frequente espressione in reati contravvenzionali connotati proprio dal superamento di valori soglia ritenuti per l’appunto tipicamente pericolosi. Orbene, non è da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all’idea di pericolo ed ai beni giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono, anzi, il rispetto del principio di tassatività, assicurando la definita conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l’offensività del fatto. Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione  in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nei quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato…. Dunque, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito connesso all’applicazione dell’art. 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Per esemplificare: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente. E l’indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel quale l’illecito s’inscrive”.

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