Riflessioni in materia di articolo 100 TULPS

0
267

“La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 (TULPS) lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma”.

Con questa massima, il Consiglio di Stato ( Sez. III, 04/05/2016, n. 1752) ha statuito che la pronuncia del TAR Campania (SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 98 del 9 dicembre 2015)  fosse sbagliata, nella parte in cui aveva confermato la validità dell’ordine del Questore di Salerno con cui si disponeva la sospensione per la durata di giorni 15 dell’attività esercitata in un “locale pubblico”, ex art. 100 TULPS, a seguito di un grave episodio (l’aggressione ai danni di un avventore).

Il provvedimento gravato, faceva leva su un unico e isolato episodio (e non su episodi plurimi e gravi),  in cui non si evidenzia qualsivoglia responsabilità del gestore, nonché sull’esito di un controllo, effettuato ben cinque mesi prima, in cui sarebbe stata riscontrata la presenza nel locale del personale non iscritto nel registro prefettizio, circostanza però del tutto in conferente ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS.

“La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 TULSP lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma. La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di ” tumulti o gravi disordini”, ovvero “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini Si richiede, ad avviso del Collegio, o il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un “pericolo per la sicurezza dei cittadini”; anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza. Nella specie, il provvedimento si fonda sulla constatazione che “un giovane avventore era stato aggredito e ferito all’interno della discoteca da uno sconosciuto che lo aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro” e sulla notizia che al pronto soccorso dell’ospedale (in orario diverso) era segnalato l’accesso di due persone ferite da arma bianca (da informazioni assunte, un giovane era stato ferito all’interno del locale -OMISSIS-, mentre l’altro nei pressi del medesimo esercizio).

Ritiene, in definitiva, il Collegio che, per le sue oggettive caratteristiche, l’accertamento posto a base del provvedimento non giustifichi l’adozione della misura cautelativa ai danni dell’esercizio.

Tuttavia, è opportuno precisare che l’adozione del provvedimento non è imputabile a colpa dell’Amministrazione, essendo, nella specie, l’adozione della misura preventiva ragionevolmente indotta anche dagli accertamenti pregressi, riguardanti l’impiego quali addetti alla sicurezza del locale di soggetti non iscritti nell’apposito registro prefettizio, alcuni annoveranti precedenti di polizia per reati gravi. Su tale ultimo punto, peraltro, nulla deduce in contrario la ricorrente”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui