Riflessioni sul concorso omissivo di cautele da parte del proprietario nella propagazione di incendi boschivi.

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Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalita’ tra omissione ed evento non puo’ ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilita’ statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilita’ logica, sicche’ esso e’ configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilita’ razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensita’ lesiva (Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138; Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261103).

Questa pronuncia rileva con riguardo al tema del concorso omissivo colposo nei reati di incendio.

Il comportamento doveroso omesso si riferisce di solito alla predisposizione di fasce tagliafuoco (o latri presidi, quali quelli previsti dalla legislazione regionale o dai piani regionali di prevenzione incendi che impongono specifici comportamenti diligenti ai proprietari dei fondi). I presidi, se realizzati sono in genere considerati idonei ad arrestare le fiamme provenienti da un terreno in fiamme o comunque sono idonee a rallentare la forza delle fiamme e, con tutta probabilità, a consentire soccorsi ed interventi ben piu’ efficaci.

Da qui, specie in questa stagione di incendi, è lecito proporre una riflessione sulla responsabilità penale derivante dal combinato disposto delle seguenti norme:

Articolo 423 bis cp. Incendio boschivo

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 40 cp Rapporto di Causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Articolo 41 cp Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

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