Rimborso delle spese legali relative all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio da parte degli Amministratori degli Enti Locali.

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Come noto, l’art. 67 del D.P.R. n. 268/87 pone a carico degli enti locali anche a tutela dei propri diritti ed interessi l’onere delle spese per la difesa dei propri dipendenti nei procedimenti civili, penali od amministrativi per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio a condizione che non sussista conflitto di interessi.

La questione dibattuta tra dottrina e giurisprudenza però, era se si potesse estendere tale tutela anche agli amministratori e sindaco. Infatti il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità è stato considerato ammissibile, pur con decisi distinguo, anche all’assessore comunale, al consigliere comunale o al sindaco.

La decisione Cass. civ, sez. I, 17/03/2015, n. 5264, ha confermato un principio di diritto che, difficilmente, non potrà che essere considerato definitivo.

La S.C. ritiene non configurabile tra costoro (i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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