Ripristino della copertura assicurativa ex art. 193 Cds. Decorrenza della semestralità.

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L’art. 193 comma 4 del Cds consente all’interessato, laddove abbia corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi e abbia garantito il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, di chiedere all’organo di polizia che ha accertato la violazione la restituzione del veicolo all’avente diritto.

Cass., sez. VI-2, 14/12/2021, n. 39853 fa chiarezza, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, sull’esatta interpretazione della “copertura assicurativa per almeno sei mesi”, o meglio, da quale data vada fatta decorrere la richiamata copertura.

In altri termini, il periodo semestrale decorre dalla data di precedente scadenza (non adempiuta) a cui va sommata la semestralità successiva nella quale cade la contestazione dell’illecito.

Lucidamente il Collegio osserva che la “ratio legis” della norma ha una duplice finalità:

1. Il sequestro del mezzo, costituente bene sul quale l’amministrazione può rivalersi per le spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché strumento sollecitatorio per il pagamento della sanzione, in misura ridotta, può cessare solo a soddisfazione avvenuta di garanzia e
adempimento;

2. Le ragioni di tutela degli interessi primari (assorbimento tramite assicurazione del rilevante rischio di danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore) posti a fondamento dell’obbligatorietà dell’assicurazione impediscono comunque la restituzione prima che l’interessato provveda a ripristinare l’assicurazione corrispondendo ‘il premio di assicurazione per almeno sei mesi”; quindi, lo scopo della norma non è quello di tutelare la continuità o il ripristino del contratto assicurativo (art. 1901 cod. civ.), ma ben diversamente di acconsentire alla ripresa della circolazione del mezzo nel solo caso in cui il trasgressore abbia cura di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati per un tempo congruo e ragionevole, individuato dal legislatore in sei mesi.

Di conseguenza, opinando per assurdo, ove il proprietario del veicolo trasgredendo la legge e costituendo fonte di pericolo per i terzi, lo abbia fatto circolare senza copertura assicurativa fino al momento dell’accertamento per sei mesi meno qualche giorno, gli basterebbe pagare il solo premio semestrale, quasi del tutto consumato, per potere nuovamente circolare, assicurando la copertura anche solo di qualche giorno, così frustrando palesemente lo scopo della legge.

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