Riqualificazione dell’illecito con l’Ordinanza-Ingiunzione.

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La Suprema Corte ci ha recentemente ricordato (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2021, n. 24082) che è stato affermato diverse volte in sede di legittimità (Cass. n. 6638/2007; Cass. n. 4725/2016) che, in tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all’originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’accertamento, sulla base della quale l’ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purchè non sia posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l’addebito in relazione all’unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Quindi, se in fase di accertamento della violazione il “fatto storico” è chiaramente descritto e, per ipotesi, gli addetti all’accertamento della violazione hanno errato nel qualificarlo, l’Autorità Amministrativa può riqualificarlo correttamente, non abusando delle sue prerogative, a condizione che la riqualificazione non sposti il “fatto accertato”, nella sua consistenza reale e naturalistica.

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