Risarcimento danni morale e biologico nel sinistro stradale

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Il danno derivante dalla consapevolezza della propria fine è del tutto svincolato da quello più propriamente biologico e postula una valutazione diversa sul piano equitativo. E’ quanto affermato dalla III sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 811 del 20 gennaio 2015

IL FATTO

I genitori di un ciclomotorista deceduto in seguito all’investimento da una autocisterna rimasta non identificata convennero la compagnia di assicurazione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Il giudice di prime cure accolse la domanda condannando la compagnia assicuratrice al pagamento di una somma di circa 354 mila euro in favore degli attori. La Corte di appello, pronunciando sulle impugnazioni, principale e incidentale, hinc et inde proposte, le accolse entrambe in parte qua, riducendo, da un canto, l’importo risarcitorio ad euro 171.379. La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata con resistenza della compagnia di assicurazione.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è stato ritenuto fondato. Tra i motivi dello stesso si denunciava determinazione della misura del danno morale subito dalla vittima in rapporto al danno biologico, l’insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c..
Gli Ermellini si riportano ai numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso de quo rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve. Con il rinvio si chiede al collegio la riaffermazione e la enunciazione di un principio di diritto del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte, che, con le sentenze a sezioni unite dell’11 novembre 2008, ha evidenziato, con specifico riferimento a casi come quello in discussione, come il danno derivante dalla da consapevolezza dell’incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima. A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, che ha quantificato il risarcimento di tale voce di danno liquidando agli aventi diritto una cifra correttamente definita da parte ricorrente “del tutto irrisoria”.

Mimmo Carola

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