Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione; giurisprudenza palermitana.

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Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione; giurisprudenza palermitana.

Tristemente inquietante, per il danno inferto alla giustizia, è la pronuncia con il T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 16-10-2019, n. 2407, ha annullato un’ordinanza emessa dal Comune di Pollina con cui veniva ordinato l’abbattimento di una mansarda abusiva. La motivazione in base alla quale si arriva all’annullamento è la seguente: “Deve, dunque, disporsi l’annullamento dell’ordinanza n. 17/2014, che appare illegittima sotto il profilo della mancata valutazione della fattibilità della demolizione senza pregiudizio della parte regolare del fabbricato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.

Ma il beneficio che incassano gli “abusivi” va oltre:

“L’accoglimento del ricorso introduttivo travolge anche l’ordinanza n. 24/2018 – impugnata con motivi aggiunti – con la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, co. 4-bis D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura di Euro 20.000,00. Tra i due provvedimenti esiste infatti un nesso di consequenzialità necessaria, atteso che l’appena citata disposizione prevede l’irrogazione della sanzione quale conseguenza necessaria dell’accertamento dell’inottemperanza (“L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro…”), dal che discende l’applicazione dei principi in materia di illegittimità derivata ad effetto caducante (Consiglio di Stato sez. V, 10/4/2018, n.2168)”.

Il Collegio così giustifica la scelta di annullare anche la sanzione amministrativa pecuniaria:

“È noto al Collegio l’orientamento giurisprudenziale per il quale “una volta entrata in vigore la L. 11 novembre 2014, n. 164, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. (avvenuta il medesimo giorno), ricominciano a decorrere i 90 giorni per la demolizione, ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis, D.P.R. n. 380 del 2001 ed occorre, pertanto, un nuovo accertamento dell’inottemperanza da porre a base della medesima” (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 20 settembre 2017, n.1423; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14 febbraio 2017, n. 897). Tuttavia, appare più conforme al principio di irretroattività della norma sanzionatoria amministrativa (espresso dal sopra richiamato art. 1) l’opposta conclusione, per la quale la disposizione di nuova introduzione non può trovare applicazione alle fattispecie compiutamente configuratesi in data antecedente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 12 settembre 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 133 del 2014). La condotta che la disposizione mira a sanzionare è, infatti, quella di chi non abbia ottemperato all’ordine demolitorio nel termine assegnato di novanta giorni. Decorso tale termine (nel caso di specie, ciò è avvenuto il 20 agosto 2014), la condotta oggetto della previsione legislativa si è definitivamente compiuta e, pertanto, non può formare oggetto di sanzioni successivamente introdotte nel sistema normativo: “per il noto principio della irretroattività, non può imporsi il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria laddove la disposizione legislativa che ha introdotto la previsione punitiva sia entrata in vigore in epoca successiva rispetto al momento in cui si è maturata la trasgressione (nella specie la sanzione è stata imposta facendo riferimento all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001, disposizione introdotta con il D.L. n. 133 del 2014, convertito in L. n. 164 del 2014, per la violazione dell’ordinanza ingiuntiva n. 4 emessa… il 16 gennaio 2012)” (così Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 178 del 19/1/2018). Peraltro, non avrebbe senso neppure parlare di illecito permanente, posto che, inutilmente decorso il termine di novanta giorni assegnato per la demolizione, il privato, com’è noto, perde automaticamente la titolarità del bene, ciò che rende impossibile una demolizione successiva al termine assegnato”.

Ovviamente, una simile conclusione non è condivisa da chi scrive; si può anche ammettere che ci possano essere vizi tali dell’istruttoria inerente l’ordinanza di demolizione tali da renderla illegittima; tuttavia la persistenza dell’abuso e la diligente condotta di cui ha contestato la violazione dopo la novella, al cospetto di un illecito che resta permanente, avrebbe dovuto portare a contrarie conclusioni.

Comunque sua, tant’è!

Almeno il collegio ha avuto la decenza di disporre la compensazione delle spese di lite.

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