Il Comune di Lanuvio, con ordinanza del 7 ottobre 2016 irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive. Il provvedimento con il quale veniva ingiunta la demolizione non era stato impugnato dagli interessati. Tuttavia, questi avevano proposto istanza di condono non ancora esitata con un provvedimento dell’Amministrazione, avendo anche totalmente pagato gli oneri e le relative oblazioni.
Che rapporto corre tra istanza di condono e sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione?
Per il TAR del Lazio, nonostante la pendenza della domanda di condono dal 2004, non avendo impugnato tempestivamente l’ordine di demolizione del 2005, oggi non è più lecito far valere la sospensione del potere sanzionatorio dell’amministrazione contro l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria emessa nel 2016. Per il Consiglio di Stato, con sentenza 10035/2023, l’assetto degli interessi è radicalmente contrario. La sezione VII, annullando la sentenza di prime cure, sostiene che solo quando venga esitata negativamente l’istanza di condono sarà possibile disporre la demolizione del bene, privando per l’effetto di ogni utilità una decisione circa l’attuale legittimità (o illegittimità) delle opere – e cioè prima che su tale aspetto si sia determinata l’amministrazione anche alla stregua della normativa di favore condonistica – in ogni caso destinata ad essere superata dalla determinazione resa all’esito dell’istanza di condono”. Alla luce di tali principi il Comune di Lanuvio non avrebbe, dunque, potuto validamente adottare, in pendenza della domanda di condono, nessuna sanzione di repressione degli abusi edilizi e quindi nemmeno quella per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, impugnata con il ricorso di primo grado.