Sanzioni Amministrative e termine del procedimento.

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Sanzioni Amministrative e termine del procedimento.

E’ stato ribadito, anche dalla sentenza Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 12-06-2018) 07-11-2018, n. 28410, il principio che, quanto al termine del procedimento, la legge 689/1981 non è influenzata dalla Lege n°241/1990.

In particolare: “L’argomento critico svolto non tiene conto del costante insegnamento di questo Supremo Collegio che al riguardo ha evidenziato come gli unici termini rilevanti di decadenza e prescrizione, operanti nella materia delle sanzioni amministrative irrogate anche dalla Banca d’Italia, sono esclusivamente quelli previsti dalla L. n. 689 del 1981, e non anche dalla L. n. 241 del 1990, ovvero Regolamento interno dell’Ente sanzionatore, siccome insegna specifico arresto delle Sezioni Unite di questa Corte – da ultimo Cass. sez. 2 n. 4363/2015 -. Dunque alcun rilievo assume la modifica della giurisprudenza del Consiglio di Stato circa la perentorietà del termine fissato dal Regolamento interno della Banca d’Italia a sensi della L. n. 241 del 1990, come visto non rilevante nella specie, siccome il datato arresto di questa Supremo Collegio indicato in ricorso a sostegno della tesi propugnata dalla difesa. Inoltre la Corte lombarda ha messo in risalto anche che il termine regolamentare di 240 giorni risultava rispettato, poichè l’Istituto sanzionatore emise il provvedimento nel termine stabilito rispetto alla data dell’ultima delle notifiche effettuate agli interessati dell’atto d’incolpazione. Detta ultima statuizione risulta contestata meramente sulla scorta di propria ricostruzione giuridico-fattuale degli elementi acquisiti in causa, che ex se non supera la condivisibile ricostruzione dei Giudici d’appello, la quale per altro non incide negativamente sulla posizione soggettiva di alcuna delle parti”.

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