Sanzioni amministrative per inottemperanza all’ordine di demolizione.

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Molto significativa (in punto di teoria del diritto) la sentenza recentemente pronunciata dal TAR Abruzzo (Sez. I, 23 luglio 2018, n. 248) che prende posizione sul coinvolgimento del proprietario del bene immobile, rispetto agli abusi edilizi commessi in epoca anche antecedente all’acquisto e crea un significativo precedente in materia di “sanzioni amministrative per inottemperanza all’ordine di ripristino”.

La massima comunemente estratta da tale pronuncia è assolutamente condivisibile, soricamente confermandosi la responsabilità del proprietario del bene, rispetto agli effetti dell’abuso edilizio: “L’amministrazione comunale ha il potere di sanzionare anche i proprietari o possessori ad altro titolo i quali, pur non essendo autori degli abusi, hanno incautamente ricevuto il bene pur in presenza di irregolarità edilizie. Per questa ragione non possono invocare l’incolpevole affidamento. Non a caso, l’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 individua tra i destinatari dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi, anche il proprietario; in questa determinazione va interpretata una precisa scelta del legislatore, la cui ratio va individuata nel fatto che il proprietario è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull’immobile e ad eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato; per questo, il proprietario non può sottrarsi a siffatto obbligo ed addossare l’esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario; d’altro canto, spetta pur sempre al proprietario il diritto di rivalersi, sul piano civilistico, nei confronti dell’effettivo autore della trasformazione abusiva”.

La sentenza, tuttavia, dice in concreto cose aggiuntive inerenti la (più recente) questione della responsabilità connessa alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 31 comma 4 bis del d.p.r. 380/2001.

“In soldoni”: la vicenda giudiziaria ruota intorno ad un’ordinanza adottata dal Comune di Vasto (ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis d.p.r. 380/2001), recante ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.337,50 ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del d.p.r. n. 380/2001, per la mancata demolizione “della tettoia scoperta in legno, del cancello metallico e delle opere murarie relative all’accesso carrabile e pedonale di cui all’ordine di ripristino n……”.

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducevano, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento impugnato,  per violazione dell’art. 2 della legge n. 689/1981. Rispetto a questa eccezione si erge il muro della pronuncia sopra epigrafata: secondo il TAR, a ben vedere, l’ordine di demolizione dalla cui inottemperanza è scaturita la sanzione pecuniaria impugnata fu correttamente ingiunta al minore nonché al genitore esercente la potestà sul minore medesimo, con la conseguenza che c’è simmetria tra condotta illecita, contestazione, suo autore e responsabilità genitoriale.

Nella specie pertanto va riconosciuto che il ricorrente, sia pure nella qualità di esercente la potestà nei confronti del figlio minore, nudo proprietario degli immobili abusivi, assume quindi la responsabilità, ai fini della demolizione, delle opere abusive che sono state ivi realizzate.

Il fatto triste resta che, nel merito il ricorso è stato accolto, avendo parte ricorrente dimostrato in atti che la mancata esecuzione, in parte qua, dell’ordine di demolizione è dipesa da un impedimento assoluto costituito dal decreto di sequestro preventivo dei beni oggetto dell’ordine di ripristino.

Sul punto, permane una considerazione conclusiva: prima di ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria per inadempimento all’ordine di demolizione, è cosa saggia assicurarsi anche della eventuale pendenza di uno stato di sequestro o (se il sequestro ci sia) verificare sei il destinatario dell’ordine di demolizione si sia fatto parte diligente nel chiedere al Giudice il dissequestro, per evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria.

Si ringrazia per la preziosa segnalazione dell’interessante sentenza, il Collega ed Amico, Gaetano Alborino.

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