Sanzioni amministrative: preclusioni processuali, competenza dell’Amministrazione e termine di contestazione.

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Sanzioni amministrative: preclusioni processuali, competenza dell’Amministrazione e termine di contestazione.

La pronuncia della Cass. civ. Sez. II, Ord., 05-11-2018, n. 28108, ci fornisce insegnamenti, in materia di sanzioni amministrative, su tre distinti piani:

1)      SULLA NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE;

2)      SULLA INCOMPETENZA ASSOLUTA;

3)      SUL TERMINE PER EFFETTUARE LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE.

Procedendo con Ordine:

NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

La L. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità/annullamento dell’atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti; che, simmetricamente, l’amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelle enunciati con l’ingiunzione, e, infine, che il giudice non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (ex plurimis, Cass. 10/08;2007, n. 17625; 16/04/2003, n. 6013; 28/05/2002, n. 7790).

INCOMPETENZA ASSOLUTA

il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, che darebbe luogo all’inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d’ufficio “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987).

TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

È corretto affermare che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre dall’accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all’acquisizione della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell’autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16/04/2018, n. 9254; Cass. 02/12/2011, n. 25836; a partire da Cass. Sez. U 09/03/2007, n. 5395).

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