Sanzioni amministrative e termine per adottare l’ordinanza-ingiunzione.

0
574

Confermato, in materia di termine del procedimento per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, il principio dell’indipendenza della L.689/1981, dalla L.n. 241/1990 (Cass. Civ., Sez. 2 Num. 73 Anno 2018).

La  disposizione di cui all’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall’art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass. Sez. U. n. 9591 del 2006 e, tra le tante, Cass. n. 8763/2010). È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 28 della stessa legge n. 689/1981 (pacificamente rispettato nel caso oggetto del ricorso), ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n. 17526/2009). Si deve, infatti, al riguardo puntualizzare che il citato art. 28 (al comma 1) della legge n. 689/1981 – nello stabilire che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell’amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell’obbligazione, mentre l’ordinanza di pagamento ha l’effetto di determinare la somma dovuta – comporta che la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell’amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui