Sanzioni in materia di verifica dei requisiti delle UDO… i frutti del serio lavoro di accertamento delle violazioni.

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Sanzioni in materia di verifica dei requisiti delle UDO… i frutti del serio lavoro di accertamento delle violazioni.

È vero che talvolta l’azione amministrativa si sviluppa su differenti piani utili a determinare la lesione sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi, ma nemmeno si può assistere inermi al tentativo di alcuni ricorrenti di veicolare in un ricorso al TAR, sanzioni amministrative sottoposte alla giurisdizione del G.O.

Osserva il TAR Lombardia, sezione III (Milano), con la sentenza n°1202 del 26/06/2020: “… è utile rammentare come, al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sia necessario distinguere tra sanzioni punitive e ripristinatorie: solo nel secondo caso, infatti, la giurisprudenza riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, nel caso delle sanzioni punitive, il carattere meramente afflittivo e il ricollegarsi delle sanzioni al verificarsi in concreto della fattispecie legale, esclude ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 09.01.2020, n. 49). Ne consegue che, mentre per le sanzioni punitive la contestazione dell’intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire l’imposizione di prestazioni patrimoniali fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, «al contrario, nel caso di misure ripristinatorie, queste ultime tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico di settore leso dall’atto illecito, e all’amministrazione è data, di regola, la scelta della misura repressiva più idonea a soddisfare quell’interesse, con la conseguenza che, in tal caso, sussistono in capo al privato soltanto posizioni soggettive di interesse legittimo;…» (così, ancora, Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786, che poi aggiunge: «i provvedimenti sanzionatori sono di norma estranei all’ambito della giurisdizione esclusiva, sulla base della loro disomogeneità funzionale rispetto agli altri atti dell’amministrazione e dell’assenza di un intreccio inestricabile fra diritti soggettivi ed interessi legittimi»). Nella specie, la surriferita norma regionale evidenzia la chiara finalità punitiva della sanzione in essa contemplata, ricollegata al verificarsi in concreto della fattispecie legale, per cui va affermata la riconducibilità della stessa alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale la L. n. 689 del 1981, affida la cognizione delle sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. artt. 12 e 22). Va, di conseguenza, dichiarato, in applicazione delle suesposte coordinate normative ed ermeneutiche, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, il quale, ove necessario, potrà procedere all’eventuale disapplicazione di atti amministrativi presupposti, se illegittimi”.

Quindi mi vien da dire: Bravi… a quegli operatori che con il “verbale di accertamento e contestazione amministrativa n. 0324/2018/011 dell’ATS Brianza prot. n. 67678/18 del 4 settembre – Prot. Ente n. 22578 del 5 settembre 2018, comunicato a mezzo posta raccomandata consegnata alla ricorrente il 17 settembre 2018”, hanno innescato una giusta sanzione pecuniaria ed un coerente procedimento amministrativo che si è concluso con rigetto del ricorso da parte del TAR che lo ha dichiarato “in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, individuando quale giudice munito di giurisdizione l’A.G.O., dinanzi alla quale la causa potrà essere riproposta ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.; e, per il resto, dichiara il ricorso medesimo inammissibile per carenza d’interesse”.

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