Schiamazzi in orari serali e notturni con altoparlante installato su veicolo.

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L’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante.

La questione, scrutinata da Cass. pen., sez. III, 23/01/2020, n. 2685, si riferisce  a un episodio contestato a un automobilista, il quale aveva installata una cassa acustica sull’autovettura diffondendo musica a volume elevato arrecando disturbo al riposo delle persone.

In realtà, ai fini della qualificazione del pregiudizio alla quiete e al riposo, il fatto che  i rumori prodotti dalla cassa acustica erano tali da far suonare persino gli allarmi delle autovetture in sosta e che l’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva specificato di avere udito a distanza il rumore della vettura che sopraggiungeva, poco dopo, alle 21:30, in una zona abbastanza popolata, consente al Giudice di basare la propria decisione su circostanze fattuali comunque suscettibili di valutazione.

In conclusione, la prova del reato è nella disponibilità del giudice del merito e che l’attitudine al disturbo del rumore ed il superamento della soglia di normale tollerabilità non richiede specifici accertamenti di natura tecnica.

Il Collegio, infine, afferma che, ai fini della configurabilità del reato non è necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti anche attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

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