Se la festa del paese è rumorosa, i cittadini possono agire per il risarcimento del danno a carico del Comune che la organizza.

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Se la festa del paese è rumorosa, i cittadini possono agire per il risarcimento del danno a carico del Comune che la organizza.

Il Comune di Albissola Marina organizza periodicamente, nel periodo estivo, manifestazioni culturali che si svolgono in un determinato spazio pubblico. Alcuni abitanti, residenti in quella piazza, hanno lamentato tuttavia che, sia per l’allestimento del palco che poi per lo svolgimento degli spettacoli, che si protraevano fino a tarda notte, si verificavano rumori che superavano la normale tollerabilità e che rendevano difficile il soggiorno pregiudicando il godimento dell’appartamento che costoro avevano destinato a loro residenza estiva. Incardinato il contenzioso, il Tribunale ha condannato il comune al pagamento equitativo di una somma (1.000 Euro ciascuno dei danneggiati, oltre accessori) a ristoro del pregiudizio subito. Il Comune di Albissola ha interposto appello. La Corte di appello di Genova ha rigettato l’appello principale ed anche aumentato -per alcune delle parti- il predetto ristoro economico. Si arriva quindi in Cassazione.

Con ordinanza della Sezione III, del 09 luglio 2024, n. 18676, la sezione ha statuito che “anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed “è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere”.” (Cass. 14209/ 2023, in caso analogo). La Corte ha così rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1600,00, oltre 200,00 Euro di esborsi, ed oltre spese generali (oltre che al versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13).

La sentenza mi fa pensare alla mia città Nola.

Abbiamo una festa bellissima, ma certo estremamente rumorosa e lunga.

Immaginare una simile vicenda giudiziaria per i rumori della “festa dei gigli”, impone un sorriso e la certezza del dissesto economico finanziario dell’Ente a fronte della mole di azioni che ne potrebbero venire. Confidiamo quindi nella pazienza e nel senso di appartenenza della comunità nolana, che li induca a sopportazione.

vedi anche : Movida notturna in strada e responsabilità del Comune. Cass. civ., sez. III, sent., 23 maggio 2023, n. 14209

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