Se manca la pianificazione di difesa della costa e di sistemi di allertamento e protezione civile, la soluzione non è precludere la spiaggia ai cittadini, durante l’inverno.

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Se manca la pianificazione di difesa della costa e di sistemi di allertamento e protezione civile, la soluzione non è precludere la spiaggia ai cittadini, durante l’inverno.

L’Amministrazione non può giustificare l’adozione di un provvedimento che preclude totalmente (e senza termine dato) ai cittadini il godimento di un bene connesso a un interesse di rilevanza costituzionale, sulla base della mancata predisposizione degli strumenti e assunzione delle determinazioni previste dalla legge all’atto del conferimento dei poteri amministrativi di cura degli interessi pubblici.

Quindi, se manca un piano per mettere in sicurezza l’incolumità delle persone o l’ambiente, nel periodo invernale, la soluzione legittima non può essere quella di chiudere tout court la spiaggia.

Il T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, con ordinanza cautelare del 01-02-2024, n. 242, ha quindi sospeso il provvedimento che: “stante il rappresentato timore per la pubblica incolumità riguardo l’assenza della pianificazione comunale di difesa della costa e di sistemi di allerta e protezione civile”, ha invitato la società B.E., “onerata della chiusura ed apertura del cancello pubblico di accesso all’arenile di Posillipo disciplinato con ordinanza AP n. 6/99 [dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nel periodo da giugno a settembre; dalle ore 17:00 alle ore 9:00 nel periodo da ottobre a maggio], ad astenersi, a decorrere dal 31 ottobre p.v., dall’apertura del predetto cancello fino all’esito della emanazione della pianificazione“.

Il Collegio ha così argomentato:

– il Legislatore ha più volte affermato la necessità di garantire il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, anche in caso di arenile dato in concessione (L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma e 254; L. n. 217 del 2011, articolo 11, comma 2; L. n. 118 del 2022, articolo 4, comma 2);

– la giurisprudenza ha sancito la riconducibilità del demanio marittimo alla categoria dei beni pubblici il cui libero godimento afferisce alla tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, e l’esigenza interpretativa di guardare al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare a una prospettiva personale-collettivistica, alla luce degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione (ex multis, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza n. 2543 del 2015; Sezioni Unite civili, sentenza n. 3665 del 2011; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sentenza n. 990 del 2022);

Ritenuto, in particolare, che “con riferimento all’esigenza di consentire alla comunità di usufruire del mare … assume ancora maggiore rilievo normativo l’assunto che debba essere la pubblica amministrazione a farsi carico, con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione, di individuare le modalità con cui la fruizione del mare possa essere accessibile a tutti, garantendo contemporaneamente la tutela del paesaggio e dell’ambiente” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza n. 990 del 2022, cit.).

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