Sedersi sui gradini è vietato? E’ legittima la sanzione anche se il divieto non è indicato con un cartello

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Un cittadino viene trovato, da agenti della polizia municipale, a sedersi su dei gradini ove il regolamento di polizia urbana del Comune lo vietata e si era rifiutato di alzarsi: veniva, quindi, sanzionato. Rileva il trasgressore che non risultava dal verbale, né gli agenti accertatori lo riferivano, di aver informato, come doverosamente avrebbero dovuto fare, il preteso trasgressore dell’esistenza del divieto, della portata dello stesso e delle modalità della sua applicazione. Il trasgressore aveva manifestato l’esigenza di poter leggere l’ordinanza istitutiva di tale divieto, in assenza di qualsivoglia avvertenza – cartello, insegna, manifesto – esposti al pubblico e, dunque, nella completa assenza di avvisi resi conoscibili alla cittadinanza.

Secondo il trasgressore «il verbale di contestatone di un’infrazione amministrativa deve inderogabilmente contenere -oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di tempo dell’accertamento – l’indicazione della norma che si ritiene violata ed altresì l’enunciazione del fatto passibile di sanzione».

Il verbale conteneva solo una indicazione del fatto generica dell’illecito contestato, non essendovi precisati gli estremi (data, numero) ed il contenuto dell’ordinanza sindacale adottante il peculiare divieto di “sedersi”, in particolare relativamente all’ambito d’applicazione di essa quanto ai tempi ed ai luoghi (giorno e sito della contestazione).

Secondo la Corte di Cassazione, che ha deciso la questione con la sentenza n. 6994, dell’11 aprile 2016, il ricorso è infondato e va rigettato.

Infatti, la contestazione mossa (divieto di utilizzare gli scalini della piazza per sedersi) è stata perfettamente compresa dal ricorrente, che ha messo in dubbio la vigenza di tale norma, chiedendo di poter leggere il provvedimento e invocandone comunque la non conoscenza per mancata adeguata pubblicazione.

Non è necessaria una specifica procedura di pubblicità del provvedimento, che riguarda il regolamento di Polizia urbana, ben diverso dal Codice della Strada, con conseguente inapplicabilità dei principi elaborati per quest’ultimo, e comunque non richiedendo la norma per la sua applicazione l’uso di una speciale cartellonistica.
Inoltre, una volta edotto del divieto esistente con invito ad allontanarsi, la buona fede del trasgressore viene meno,

Così come irrilevante, ai fini che qui interessano, è la violazione della norma da parte di altri utenti, pure non sanzionati.

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