Segnali di fumo dalle automobili…. sanzioni per i fumatori!

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Avevamo accennato alla cosa in maniera vagamente critica qualche tempo fa….si parlava di due disegni di Legge … poi i Disegni sono diventati Legge e -pertanto- ci misuriamo con la loro applicazione (in questo caso con l’applicazione del solo D.Lgs 6/2016, riservandoci poi di trattare anche l’altro).

Di cosa parliamo?

Parliamo della versione vigente dell’articolo 51 della legge n°3/2003, a mente del cui testo novellato dal D.Lgs n°6/2016 emerge la seguente disciplina del divieto di fumo:

1. E’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:  a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;  b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione , nonche’ alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. 
1-ter Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

I commi 1 bis ed 1 ter sono stati aggiunti dalla novella di inizio anno e sono in vigore dal 2 febbraio 2016.

Della novella in parola si è occupata anche la circolare del Ministero dell’interno dello scorso 16 febbraio che, sull’argomento ha riferito quanto segue: ” L’articolo 24 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 20l4/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37ICE, ha modificato ed integrato l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che dopo il comma l-bis sia inserito un ulteriore comma, l’ 1-ter. Tale comma prevede che il divieto di fumare, di cui al comma 1 del citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si estenda al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. Il divieto si applica solo agli autoveicoli, di cui all’art. 54 C.d.S., per cui sono escluse le altre categorie di veicoli, compresi ciclomotori e motoveicoli, anche se dotati di carrozzeria chiusa. In caso di violazione, si applicano le sanzioni dell’art. 7 della legge Il novembre 1975 n. 584, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata e)nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a bambini di età fino a 12 anni. Per quanto concerne le modalità di pagamento, la presentazione del rapporto e ogni altro adempimento, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come ridefinite dall’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 2153 del 16 dicembre 2004″.

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