Sequestro preventivo di un intero locale quando si tratta solo di alimenti in cattivo stato di conservazione; abnormità della misura e adeguamento.

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Sequestro preventivo di un intero locale quando si tratta solo di alimenti in cattivo stato di conservazione; abnormità della misura e adeguamento.

Il sequestro in una attività di ristorazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, scaduti o privi di etichetta non comporta necessariamente anche quello dei locali commerciali e delle licenze, richiedendosi per l’adozione di tali ultimi provvedimenti una puntuale motivazione sulle ragioni del vincolo cautelare sotto il profilo della congruenza e della proporzionalità della misura, per evitare che si risolvano in un’anticipazione della pena accessoria interdittiva prevista per le violazioni di particolare gravità dalla legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Cassazione penale, sezione III, sentenza 27 dicembre 2018, n. 58328).

Questa sentenza costituisce un’applicazione del principio di proporzionalità della misura cautelare reale all’entità del fatto e della sanzione. Secondo il collegio, non è sufficiente a giustificare il vincolo reale sul locale il fatto che fosse aperto e che, dunque, fosse in corso la preparazione di alimenti per gli avventori. Anche se il reato di cui all’art. 6 della legge n. 283 del 1962 costituisce una fattispecie di pericolo, occorre esplicitare le ragioni della cautela la quale si risolve in una limitazione del diritto del proprietario di fruire del bene. Né il sequestro può rappresentare un’applicazione anticipata della pena accessoria interdittiva prevista dalla legge speciale.

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