Si può disporre la revisione della patente per aver pestato il piede ad un pedone?

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Non è la prima volta che ci si trova a commentare un fatto che supera di gran lunga l’immaginazione, ma questo appare veramente un caso limite.

A seguito di sinistro stradale, alla conducente di un veicolo viene imposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, facendo sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

I fatti posti, però, a fondamento del provvedimento si riferiscono al comportamento tenuto dalla conducente che, “provando a salire su un marciapiede per parcheggiare, pestava con la ruota anteriore il piede di un pedone fermo sul marciapiede causando un sinistro stradale con feriti”.

Invece il TAR Firenze, sez. II, 06/07/2016, n., 1157  ha ritenuto che quello descritto non sia qualificabile come un comportamento tale da giustificare un ragionevole dubbio sul persistere, in capo all’interessato, dell’idoneità tecnica alla guida, non essendo stata ravvisata alcuna violazione alle norme del codice della strada e essendo stato descritto come un comportamento addirittura intenzionale della ricorrente (che avrebbe semmai richiesto ben altra sanzione di natura punitiva). In altri termini la motivazione riportata dal provvedimento che richiama il principio secondo cui i conducenti di veicoli non devono in nessuna occasione tenere un comportamento aggressivo, risulta essere la mera descrizione del sinistro verificatosi, costituisce un esercizio viziato del potere di cui all’art. 128 C.d.S., il quale non configura la revisione della patente di guida come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale.

Conclusione: accoglimento del ricorso e compensazione delle spese.

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