Sinistro stradale e presupposti per la revisione della patente.

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L’art. 128 del C.d.S. prescrive, come noto, che Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dell’idoneità tecnica.

Il provvedimento irrogativo della revisione è, però, un atto amministrativo e, come tale, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali, fra cui spicca la motivazione.

Cosa succede, infatti, se il provvedimento in esame difetta di motivazione ed anche i presupposti su cui il potere (della P.A.) si fonda.

Il T.A.R. Toscana, sez. II, 25/01/2016, n. 111, investita della questione non ha avuto grosse difficoltà ad annullare il provvedimento della MCTC con il quale è stato ordinato la revisione della patente di guida con un generico richiamo ad un sinistro stradale che vedeva l’impatto tra l’autovettura condotta dalla ricorrente ed un ciclista, asseritamente per effetto dell’omessa precedenza da parte della conducente del veicolo.

La giurisprudenza del Giudice amministrativo, al riguardo, ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l’accadimento del sinistro non possa “essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie”.

Nel caso di specie, la motivazione apposta al provvedimento originario di revisione della patente si limita ad un sintetico richiamo della comunicazione della Polizia Municipale ed all’incidente stradale; in buona sostanza non sono pertanto indicate, neanche sinteticamente, le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto dalla ricorrente un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida.

Il difetto di motivazione del provvedimento è poi ulteriormente aggravato dal fatto che non è neanche chiaramente specificata la norma attributiva del potere (genericamente individuata nell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che però prevede diverse ipotesi di revisione caratterizzate dal carattere discrezionale e vincolato) e non sono confutate, in alcun modo, le osservazioni presentate dall’interessata nel procedimento.

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