Sinistro stradale: fermarsi sempre e prestare assistenza, anche quando appaia che non ci siano state gravi conseguenze per le persone coinvolte.

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Un sinistro stradale con tre giorni di prognosi, diventa l’occasione per essere condannati alla pena di mesi quattro di reclusione (sostituita con la multa pari ad Euro 4.560,00) per omissione dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza.

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il prevenuto, alla guida di un motociclo, aveva impegnato il marciapiede con una manovra improvvisa, che aveva costretto i veicoli che lo seguivano a frenare; ne derivava che il conducente di uno veicoli coinvolti nel tamponamento (la conducente minorenne di un ciclomotore) subiva una piccola lesione (il Pronto Soccorso aveva certificato la presenza di lesioni guaribili in 3 giorni); l’imputato si era fermato, ma si era poi allontanato invitando la vittima a rintracciarlo attraverso il numero di targa del veicolo, nonostante le rimostranze della persona ferita. La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato sul presupposto che non fosse rilevante l’addebitabilità all’imputato della responsabilità del sinistro, comunque ricollegabile al suo comportamento, e che l’imputato avrebbe avuto l’obbligo di rimanere presente per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini finalizzate all’identificazione dei conducenti dei veicoli coinvolti.

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza del13 gennaio 2015, n. 1276, ha sancito che:

“L’art. 189, comma 1, cod. strada, disponendo che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ha inteso attribuire all’espressione incidente comunque ricollegabile al suo comportamento il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il soggetto la cui condotta omissiva è penalmente sanzionata. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non sia fermato, ritenendo che tale obbligo sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro”.

Inoltre ha ribadito che: “l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art.189, comma 6, cod. strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell’agente) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi”.

Ne è derivata la conferma della condanna, con l’aggravio delle spese processuali.

vedi anche: E’ configurabile il dolo eventuale per il reato di fuga in caso di incidente stradale con feriti

Pino Napolitano 

 P.A.sSiamo

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