La legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 90 del 26/6/2014, ha inserito al citato decreto l’art.23-ter con il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 3-bis, dell’art.33 del D.lgs. n. 163/2014, entrano in vigore il 1°gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori, facendo salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (19/8/2014).
La detta legge, con l’art.23-bis, ha inserito al comma 3-bis il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Questo intervento legislativo oltre a prevedere la proroga del termine di vigenza dell’art. 3-bis per i comuni non capoluogo di provincia, ha anche previsto, per i comuni istituiti a seguito di fusione, che l’obbligo di provvedere agli acquisti facendo ricorso alle unioni di comuni, accordi consortili, province, soggetti aggregatori, decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
La nuova norma ha anche previsto due deroghe.
La prima prevede che le disposizioni di cui all’art. 3-bis dell’art.33 del codice non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte di enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.
La seconda prevede che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
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VINCENZO SMALDONE
P.A.sSIAMO